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Barbecue in condominio

Barbecue

La disamina dell’argomento impone dapprima la definizione del concetto di immissioni, essendo per sua natura il barbecue, suscettibile di produrre e disperdere nell’aria gas e fumi che possono, almeno potenzialmente, urtare la sensibilità altrui e creare dissapori nella vita condominiale.

La norma di riferimento, è l’art. 844 del Codice Civile, la quale dispone che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso“. La norma de qua fa riferimento, ai fini della dispersione di esalazioni e fumo, al concetto di normale tollerabilità, che impone una valutazione da operarsi caso per caso non prescindendo comunque dall’accertamento della condizione dei luoghi.

A tal riguardo, la Suprema Corte, ha ammesso che “in tema di emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare i vicini, tali immissioni possono essere autorizzate soltanto entro i limiti della tollerabilità normale, e quindi previa adozione delle misure necessarie ad evitare il superamento di tali limiti o di quelli imposti da specifiche normative (regolamento condominiale)” (Cassazione sentenza del 18 marzo 1992, n. 3204).

In ordine alla valutazione della normale tollerabilità e del suo superamento, la Corte ritiene che “l’attitudine delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare persone non deve necessariamente essere accertata mediante perizia, ben potendo, al contrario, il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento al riguardo su elementi probatori di diversa natura quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado riferire caratteristiche ed effetti dei rumori e delle emissioni summenzionati, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi” (Cass., sent. n.5215 del 09/05/1995; Cass., sent. n. 739 del 21/01/1998).

È sempre la Suprema Corte, con una pronuncia del 1992, a disporre di come le immissioni possano essere efficacemente regolate dal regolamento condominiale il quale può dettare delle disposizioni che si rivelino, quanto a contenuto impositivo, ben più austere rispetto alle previsioni dell’art. 844 Cod. Civ.. Nella citata pronuncia si legge, infatti, che “I condomini, con il regolamento di condominio, possono disciplinare i loro rapporti reciproci, in materia di immissioni di fumo, anche con norma più rigorosa di quella dettata dall’art. 844 del codice civile” (Cassazione, sentenza del 4 febbraio 1992 n. 1195). Dalla sentenza cui si è testé fatto riferimento si apprende di come il regolamento condominiale possa imporre delle norme che abbiano una maggiore specificità rispetto al codice civile e che dunque possono disciplinare i rapporti tra vicini anche in modo più rigoroso rispetto alla normativa codicistica.

In conclusione, si può ritenere che a livello legislativo non esista un divieto di utilizzare il barbecue negli ambienti condominiali, quanto piuttosto vi sia l’obbligo di rispettare la tollerabilità delle emissioni, in relazione al contesto specifico in cui si opera. Questo perché, in buona sostanza, il fumo e gli odori non sempre sono tollerabili data la vicinanza nei citati luoghi e considerato che le immissioni che la cottura è in grado di sviluppare possono provocare un sensibile disturbo e disagio in un’abitazione privata, alterando in peius la qualità della vita (Giudice di Pace di Torino, Sez. II, sent. del 10.06.2010).

Antonio Azzaretto:
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