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Spoglio violento e reintegro del possesso dei documenti

Spoglio violento e reintegro del possesso dei documenti contabili

Come tutti ben sappiamo alla cessazione dell’incarico l’amministratore deve restituire tutta la documentazione contabile del condominio.

Questo è il anche il momento in cui, ove non vi fosse stato un accurato controllo dei conti da parte dell’assemblea, eventuali irregolarità potrebbero venire a galla, vi potrebbe inoltre essere un interesse a non agevolare la successione al nuovo amministratore subentrante.

Infine l’amministratore potrebbe ritenere di essere titolare di un diritto di credito nei confronti del condominio.

Potrebbero quindi configurarsi casi in cui l’amministratore a vario titolo non voglia produrre o voglia produrre parzialmente o con tempistiche dilungate la documentazione relativa alla sua gestione.

Nel momento in cui l’amministratore si rifiuta di restituire la documentazione ha luogo una interversione nella detenzione per ragioni di servizio in possesso autonomo: in altre parole vi è un mutamento della detenzione della cosa altrui in possesso e quindi esercizio del diritto di proprietà.

In genere per aversi interversione occorre una causa proveniente da un terzo o un’opposizione del possessore contro il diritto del proprietario, nel nostro caso vi deve essere volontà dell’assemblea o di un qualunque titolare di diritto a riavere il possesso della documentazione.

Dal punto di vista giurisprudenziale si configura il cosidetto "spoglio": lo spoglio è una condotta che priva il possessore della cosa o di parte di essa, notare che lo spoglio non deve necessariamente coinvolgere il possessore della cosa ma anche chiunque ne sia detentore qualificato o ne abbia a qualche titolo diritto, sia esso conduttore, sub conduttore, appaltatore o comodatario.

Tale spoglio è tutelabile attraverso l’azione di reintegra nel possesso del condominio: l’azione di reintegrazione di cui all’art. 1168 c.c. è concessa in caso di spoglio violento o clandestino, da essa ne consegue la responsabilità possessoria dell’amministratore revocato che ha commesso uno spoglio (Cass., n. 1979 del 26 luglio 1967; Pret. Roma 28 settembre 1984; Pret. Verona 25 settembre 1985).
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