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Onere della prova

L’onere della prova dell’indifferibilità della spesa incombe sul condomino che pretende il rimborso

Tribunale di Trani, 22 gennaio 2008

A norma dell’art. 1134 c.c., "il condomino che ha fatto spese comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente". La "ratio" della norma è quella di evitare, nel condominio negli edifici, dannose interferenze del singolo condomino nell’amministrazione riservata agli organi del condomino.
L’onere della prova dell’indifferibilità della spesa incombe sul condomino che pretende il rimborso, spettando a lui dimostrare la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e impedivano di avvertire tempestivamente l’Amministratore e gli altri condomini.
Il concetto di "urgenza" impiegato nell’art. 1134 c.c., designa la stretta necessità, la necessità immediata ed impellente, che non può essere differita senza danno alle cose comuni o alla proprietà esclusiva del condomino e quindi, senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore e gli altri condomini.

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