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Nullità della notifica

Quando c’è di mezzo una lite con il condominio bisogna prestare molta attenzione a chi si notificano gli atti. Infatti, quando manca il portiere, anche se un condomino è stato espressamente incaricato di ricevere la posta per conto dell’amministratore, ciò non è sufficiente a rendere valida la notifica. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza del 15 aprile 2011 n. 8274 (si legga il testo su Guida al diritto).

Il portiere può ricevere la notifica
Il caso partiva da una richiesta di risarcimento del danno per infiltrazioni d’acqua in due locali di proprietà di una condomina di uno stabile di via Cassia a Roma. I giudici di Piazza Cavour però hanno stabilito che «è ammessa la notificazione al condominio nello stabile condominiale anche a persona diversa dall’amministratore, purché, nel palazzo, si trovino locali destinati allo svolgimento e alla gestione delle cose e dei servizi comuni». Così, per esempio, accade nel caso in cui vi sia una «portineria», o altri luoghi «idonei a configurare un ufficio dell’amministratore». Mentre, in mancanza, la notifica deve essere eseguita presso il domicilio privato dell’amministratore.

Nulla la notifica consegnata a una condomina
Non è dunque ammissibile, perché affetta da nullità, la notifica indirizzata presso lo stabile condominiale e lì consegnata «nella mani» di una condomina, anche se «incaricata del ritiro» e «capace». Tale modalità, per la Suprema Corte, non è sufficiente a rendere valida la notifica, a meno che dalla «relazione di notificazione», o anche altrimenti, non risulti che «lo stato dei luoghi» è idoneo secondo le regole previste dalla giurisprudenza. Ovviamente tale prova non incombe sul destinatario ma sul mittente.

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