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Interpretazione del regolamento

Interpretazione del regolamento di condominio

Interpretazione del regolamento: La Cassazione, con la sentenza 28 dicembre 2009 n. 27392, torna ad occuparsi del regolamento di condominio e della sua interpretazione.

In effetti, spesso quando leggiamo un regolamento ci poniamo la domanda: che cosa s’intende dire in quella clausola?

Non sempre, infatti, le norme regolamentari previste dal regolamento sono scritte in modo chiaro e preciso, sicché diventa necessaria un’attività di interpretazione finalizzata a capire il reale significato.

Quando si potrà dire che l’interpretazione adottata sia quella corrispondente a ciò che quella clausola effettivamente vuole dire?

Proprio questo è stato il senso ultimo della decisione della Cassazione citata all’inizio di questo articolo.

Per comprendere appieno il significato della sentenza è necessaria una premessa.

Il regolamento di condominio deve essere interpretato in maniera analoga a ciò che avviene per i contratti

Il regolamento di condominio, sia esso di natura contrattuale (ossia accettato da tutti i condomini al momento della stipula o votato e sottoscritto, in un secondo momento, da tutti i partecipanti al condominio), sia esso di natura assembleare (ossia adottato dall’assemblea con le maggioranze indicate dall’art. 1138, terzo comma, c.c.) deve essere interpretato alla stregua dei canoni utilizzati per l’interpretazione dei contratti.

Il concetto è stato ribadito in diverse occasioni dalla Corte di Cassazione, la quale intervenendo sulla sulla questione dell’ interpretazione del regolamento di condominio, ha affermato:

Il Giudice deve osservare gli stessi canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 cod. civ. e segg., per la interpretazione degli atti negoziali, avendo questi validità generale (ex multis Cass. 23 gennaio 2007 n. 1406).

Principio generale delle norme che riguardano l’ interpretazione dei contratti

Il principio generale delle norme dettate in materia d’interpretazione dei contratti è il seguente:

Nell’interpretare il contratto si deve indagare su quale sia stata la comune intenzione delle parti, e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.).

In sostanza ciò che conta, in via principale, è ciò che le parti hanno voluto dire e non semplicemente quello che si è scritto.

Nel caso deciso dalla Cassazione, con la sentenza 27392/09, le parti ricorrenti lamentavano un’erronea interpretazione del regolamento di condominio.

Erronea interpretazione del regolamento di condominio

Ciò anche in relazione a tutta una serie di elementi (atti di transazione, rogiti notarili) che avevano portato alla sua formulazione.

In pratica, a causa di un errore materiale, il regolamento indicava per la ripartizione delle spese di portierato una tabella diversa rispetto a quella che le parti, precedentemente, avevano indicato come tabella da utilizzare per quel tipo di spese.

Apertosi un contenzioso sul punto, i ricorrenti sono dovuti arrivare al giudizio per Cassazione per sentirsi dare ragione in quanto deve ritenersi che la intitolazione delle tabelle non poteva essere obliterata, quale criterio interpretativo della volontà delle parti, in favore di una opzione ermeneutica del regolamento condominiale fondata sul mero dato letterale, ove lo stesso era in palese contrasto con la comune intenzione delle parti stesse (Cass. 28 dicembre 2009 n. 27392).

Ciò significa che, proprio in ossequio a quel principio per il quale i contratti devono essere interpretati secondo quella che è stata la comune intenzione delle parti, non ci si può fermare al fatto che il regolamento indichi una tabella laddove sia dimostrabile che quell’indicazione è frutto solo di una svista, o di un cattivo coordinamento tra quanto stabilito e quanto scritto nel regolamento.

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