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Ecobonus condominio anche con le fatture incomplete

Ecobonus condominio

Premessa – In materia di interventi di riqualificazione energetica sono detraibili anche i lavori preparatori e sostitutivi, utili per il buon funzionamento di tutto l’impianto stesso a nulla rilevando l’insufficienza di informazioni riportate nelle fatture qualora si rimedi alla stessa con una relazione tecnica dettagliata.

Si esprime così la CTP di Milano con la sentenza n° 7129 depositata in data 20 settembre 2016.

I motivi del contendere – In seguito al controllo formale 36 ter del D.P.R 600/73 l’Agenzia delle Entrate non riconosceva le detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici da quindi l’emissione di due distinte cartelle di pagamento; innanzitutto l’Agenzia delle Entrate l’ufficio affermava che non potevano essere riconosciute le spese afferenti sogli, davanzali, porticati, ecc.. in quanto elementi architettonici esterni e non rientranti nel novero degli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio ma, semmai, ascrivibili alle ristrutturazioni e soprattutto evidenziava la genericità della descrizione di lavori riportati in fattura; il contribuente ricorreva ritenendo invece pienamente detraibili le spese sostenute, e procedeva tramite un’analitica descrizione delle opere effettuate con ripartizione delle stesse tra i vari fornitori che le avevano effettuate. Più nello specifico affermava che le opere svolte dal fornitore erano tecnicamente connesse, funzionali ed indispensabili nonché agevolabili in ambito fiscale. La ricorrente allegava al ricorso una relazione tecnica del geometra dalla quale si rinveniva la stretta necessità di tali interventi al fine della migliore coibentazione possibile.

La sentenza – Il giudice accogliendo il ricorso sottolineava come la documentazione prodotta dalla contribuente è valida ai fini della fruibilità della detrazione stessa. La parte ha prodotto memorie alle quali erano allegate delle pezze giustificative che riguardavano gli interventi effettuati. Infatti vi è l’asseverazione tecnica svolta dal tecnico (progettista, nonché direttore dei lavori) che ha illustrato i lavori compiuti, nonché gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, oltre a documenti che hanno riguardato la certificazione energetica, la documentazione ENEA – Efficienza Energetica, molto dettagliata nei particolari, nonché una specifica molto minuziosa sullo stato di avanzamento dei lavori.

La descrizione dei lavori, in particolare, riguardava la fornitura e posa in opera di ponteggio metallico su tutto l’esterno dell’abitazione, rimozione di rivestimento plastico e intonaco su porzioni di facciata, e altri lavori quale cappotto termico, spese afferenti le soglie, davanzali, porticati, pavimenti e balconi, quali elementi architettonici esterni, ecc.

Giustappunto, non vanno considerati solo i lavori strettamente connessi per dette opere, ma anche lavori preparatori e sostitutivi, utili per il buon funzionamento di tutto l’impianto stesso. Ebbene, la dicitura generica evidenziata in fattura è stata superata della peculiarità e minuziosità della descrizione utilizzata dai tecnici nelle proprie relazioni di parte.

Il giudice dunque sulla base dei documenti sopra citati riconosce la correttezza dell’operato del contribuente , da qui la piene operatività della detrazione delle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico.

http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/fisco/bonus-energetico-anche-in-caso-di-fatture-incomplete,3,80240

Antonio Azzaretto:
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