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Condominio, cessione del credito bonus ristrutturazioni

Cessione bonus ristrutturazioni

E’ pronta l’applicazione delle Entrate per la comunicazione telematica della cessione bonus ristrutturazioni.

È disponibile da oggi , sul sito dell’agenzia delle Entrate, l’ applicazione gratuita con la quale i condomìni devono trasmettere, per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici, la cessione del credito dei condòmini ai fornitori, secondo le modalità attuative previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.

Obblighi

La trasmissione della comunicazione deve avvenire entro il 31 marzo 2017, mediante il canale Entratel o Fisconline.

La comunicazione può essere inviata direttamente dal condominio, oppure tramite gli intermediari.

Il condominio deve trasmettere:

l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese sostenute nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;

il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno;

il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

Per le spese sostenute dal 2017 al 2021, la legge di Bilancio 2017 ha invece previsto nuovi criteri per la cessione del credito in relazione agli interventi condominiali di riqualificazione energetica e antisismici.

Le modalità attuative e i tempi di trasmissione dei relativi dati saranno indicati in un nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia in corso di predisposizione.

Comunicazione entro il 31 marzo 2017

La trasmissione della comunicazione deve avvenire entro il 31 marzo 2017, mediante il canale Entratel o Fisconline. La comunicazione può essere inviata direttamente dal condominio, oppure tramite gli intermediari.

Quali documenti trasmettere

Il condominio deve trasmettere: l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese sostenute nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

Vai al software di compilazione dell’ agenzia delle entrate

È in cantiere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che anche per il 2017 (e fino al 2021) rende possibile la cessione del credito in caso di interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomìni.

Il provvedimento dell’Agenzia fiscale riguardo alle nuove regole applicative della cessione del credito costituirà l’ultimo tassello, messo a posto il quale, l’ecobonus per i condomìni – già potenziato fino ad arrivare al livello massimo di detrazione del 75 per cento – sarà delineato in ogni sua parte fino al 2021.

Per la cessione del credito in caso di interventi condominiali di riqualificazione energetica e antisismici, la legge di Bilancio 2017 ha infatti stabilito nuovi criteri, che ora devono essere resi operativi dall’Agenzia delle Entrate. Dal 1° gennaio 2017 – ha stabilito le legge di Bilancio – «in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito». Dunque, sarà introdotta la possibilità di cessione del credito ai privati non fornitori, mentre rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Intanto sul sito dell’Agenzia finanziaria è stata da poco attivata l’applicazione che consente ai condomini – relativamente alle spese sostenute nel 2017 – di trasmettere (entro il 31 marzo 2017) la comunicazione per la cessione del credito ai fornitori (la trasmissione avviene attraverso i canali Entratel o Fisconline) . La cessione del credito permette ai condòmini che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di trasferire la detrazione ai fornitori che hanno effettuato i lavori di efficientamento. I contribuenti, i cui redditi sono esclusi dall’Irpef, non potrebbero infatti usufruire dell’agevolazione fiscale, ed è per questo che la legge di Stabilità 2016 ha introdotto la cessione della detrazione, sotto forma di credito, ai fornitori. Su questo meccanismo è intervenuta poi la legge di Bilancio 2017, che, soprattutto, ha provveduto a potenziare il bonus per la riqualificazione energetica dei condomìni, innalzandolo fino al 75 per cento e stabilizzandolo nella misura minima del 65 per cento fino al 2021.

Cessione bonus ristrutturazioni – Le novità 2017

A partire dal 2017 e fino al 2021, per effetto della legge di Bilancio 2017, gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomìni e gli interventi di efficientamento riguardanti tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, godono della detrazione del 65 per cento. Detrazione che può raggiungere anche quote più alte, arrivando a quota 70 o 75 per cento.

Per i condomìni, dunque, la detrazione del 65 per cento vale fino a tutto il 2021, questa la regola generale. Ma al verificarsi di precise condizioni si possono raggiungere anche quote di detrazione più elevate. La detrazione delle spese sostenute può arrivare fino al 70 per cento se ad essere interessata è una parte consistente dell’involucro edilizio. L’incentivo, incrementato dunque di ulteriori cinque punti rispetto al 65 per cento, si ottiene per lavori sull’involucro che coinvolgano almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso.

La detrazione per i condomìni può arrivare anche fino al 75 per cento. È il caso di interventi sulle parti comuni messi in atto per migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Tali interventi devono conseguire «almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015». Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e vanno suddivise in dieci rate annuali di pari importo.

Per entrambe le tipologie di detrazione toccherà ad un tecnico abilitato asseverare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio fiscale da parte dei condomìni. L’asseverazione dovrà passare per la redazione di un Attestato di prestazione energetica (Ape) e sarà sottoposta ai controlli, a campione, da parte dell’Enea. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.

Le due detrazioni del 70 e 75 per cento, inoltre, sono allargate anche agli Istituti autonomi per le case popolari nel caso di interventi su immobili di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà.

Aggiornamento 12/09/2018

BONUS RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI CONDOMINIALI: COME AVVIENE LA CESSIONE BONUS RISTRUTTURAZIONI

Per effetto di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2018, veicolata nella legge 205/2017, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione per risparmio energetico è ammessa:

  • per la generalità dei soggetti interessati sia “capienti” che “incapienti”; e
  • per tutti gli interventi di riqualificazione energetica (fino al 2017, era prevista solo per quelli riguardanti parti comuni condominiali).

Come avviene la cessione bonus ristrutturazioni – Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre ai propri dati.

Va evidenziato che il credito può essere ceduto ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi citati ma anche ad altri soggetti, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.

Il credito non può essere ceduto a istituti di credito e intermediari finanziari nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il credito che può essere ceduto corrisponde alla quota di detrazione spettante al soggetto interessato per gli interventi posti in essere (o per l’acquisto dell’immobile ricostruito/ripristinato).

Il condòmino può cedere l’intera detrazione, calcolata, alternativamente:

  • sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, oppure
  • sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Il credito di imposta può essere ulteriormente ceduto (in tutto o in parte) dal cessionario che lo ha acquisito, a condizione che detto credito sia divenuto disponibile.

Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa: il condòmino cedente deve aver contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

Il credito di imposta attribuito al cessionario (non ulteriormente ceduto) è ripartito in cinque quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione con il Mod. F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Cessione bonus ristrutturazioni – Si evidenzia che:

  • il credito di imposta non è soggetto al limite di cui all’articolo 34, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (€ 700.000 annui);
  • la quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso;
  • in caso di ulteriore cessione, il nuovo cessionario (che non cede ulteriormente il credito a sua volta) utilizza in compensazione le rate residue del credito.

I compiti dell’amministratore – L’amministratore del condominio effettua le seguenti operazioni:

  • comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace;
  • consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

I condòmini appartenenti ai cosiddetti “condomini minimi” che, non avendo l’obbligo di nominare l’amministratore, non vi abbiano provveduto, possono cedere il credito incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le stesse modalità previste per gli amministratori di condominio.

L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito che gli è stato attribuito. Tale credito potrà essere utilizzato solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso le funzionalità rese disponibili nello stesso “Cassetto fiscale”.
Le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.
Se il cessionario cede, a sua volta, il credito ricevuto, deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che attribuirà il credito al nuovo cessionario con la procedura prima descritta.

Come va utilizzato il credito ricevuto per la cessione bonus ristrutturazioni – Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.

Se l’importo del credito d’imposta utilizzato risulta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesto a rimborso.

Antonio Azzaretto:
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