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CCNL amministratori di condominio

CCNL Amministratori di condominio

In data 7 giugno 2016 la Commissione nazionale di garanzia, interpretazione, certificazione e conciliazione ha formulato un’interpretazione della norma contrattuale del CCNL 28 gennaio 2016 siglato da ANACI, SACI con CISAL Terziario e CISAL, che disciplina gli aumenti periodici di anzianità. In particolare, fermo restando tutto quanto previsto già previsto in materia dal CCNL 28 gennaio 2016, si forniscono chiarimenti per il caso di passaggio contrattuale o di modifica della scala classificatoria.

In data 7 giugno 2016 la Commissione nazionale di garanzia, interpretazione, certificazione e conciliazione ha formulato un’ interpretazione della norma contrattuale del CCNL 28 gennaio 2016 siglato da ANACI, SACI con CISAL Terziario e CISAL, che disciplina gli aumenti periodici di anzianità.

Aumenti periodici di anzianità

Fermo restando tutto quanto previsto dall’art. 188 del CCNL 28 gennaio 2016, si forniscono chiarimenti per il caso di passaggio contrattuale o di modifica della scala classificatoria.
In caso di prima applicazione del CCNL o in caso di modifica del livello d’inquadramento, il numero degli scatti già maturati, come l’importo annuo effettivamente riconosciuto al lavoratore, dovrà rimanere invariato e riparametrato in tredicesimi (qualora nel precedente CCNL fossero previste quattordici mensilità).
La differenza tra il valore degli scatti da riconoscere, calcolati negli importi previsti dal nuovo CCNL, e l’importo da garantire (maturato in altro CCNL o in altra scala classificatoria) sarà riconosciuta come voce “anticipo futuri scatti“, assorbibile solo all’atto della maturazione degli scatti successivi.
Quindi in caso di passaggio contrattuale o di cambio di livello per rimodulazione della scala classificatoria, il numero e l’importo degli scatti dovrà rimanere invariato (salvo il riproporzionamento in 13mi).
Qualora il percepito in precedenza non corrisponda a quanto risultante dalla disciplina del CCNL 28 gennaio 2016, il numero e l’importo già maturati prima del passaggio/rimodulazione saranno erogati come “scatti pregressi“.
Gli scatti riconosciuti nel corso di applicazione del CCNL saranno corrisposti con le regole dello stesso.
Il totale (scatti pregressi e scatti futuri) non potrà essere superiore a 10.
Se nel contratto di provenienza gli scatti fossero biennali, la prima scadenza sarà determinata secondo il criterio di prevalenza: se il lavoratore ha lavorato oltre 12 mesi dalla prima o precedente decorrenza, al compiersi del biennio sarà riconosciuto lo scatto nei valori del CCNL 28 gennaio 2016.
Altrimenti lo scatto sarà riconosciuto al compiersi del triennio.
www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/professioni/quotidiano/2016/06/15/ccnl-amministratori-di-condominio-interpretazione-sugli-scatti-di-anzianita
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