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Bollette elettriche in condominio, quando si perde l’Iva agevolata

Agenzia Entrate: se ci sono appartamenti e immobili a uso non abitativo, ma un unico contatore, sulle parti comuni tutte le bollette pagano l’Iva ordinaria

Paola Mammarella scrive…

22/10/2015 – Cosa accade se un condomino cambia la destinazione d’uso del suo appartamento? L’Iva sulla bolletta elettrica passa dal 10% al 22%, cioè viene meno l’agevolazione riconosciuta alle abitazioni.

Ciò che l’Agenzia delle Entrate – Direzione generale della Lombardia, ha spiegato rispondendo all’Interpello 904-492, è che l’aumento può ripercuotersi anche sugli altri condòmini e coinvolgere le parti comuni se i contatori non consentono un’esatta ripartizione dei consumi.

Il Fisco ha chiarito che se il condominio è costituito solo da unità abitative e immobili pertinenziali, la fornitura di energia elettrica alle parti comuni viene assoggetta all’aliquota ridotta al 10%.

Se, al contrario, nel condominio ci sono sia appartamenti ad uso abitativo sia uffici e autorimesse, non pertinenziali alle abitazioni, e non c’è la possibilità di distinguere i consumi degli uni e degli altri, sull’energia fornita alle parti comuni scatta l’Iva ordinaria al 22%. L’aumento dell’aliquota colpisce tutti, anche i proprietari degli immobili destinati ad uso abitativo.

La situazione cambia se ci sono contatori distinti. Quando è possibile ripartire oggettivamente i consumi di energia elettrica delle parti comuni tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e quelli destinati ai consumi non agevolati, i proprietari delle abitazioni pagano l’Iva sulla bolletta al 10% mentre i condòmini titolari di immobili a uso diverso non usufruiscono dell’agevolazione e viene loro applicata l’aliquota ordinaria.

Il secondo caso rappresenta una soluzione più equa, che mette al riparo da eventuali contenziosi tra condòmini, ma necessita dell’installazione di un nuovo contatore.

http://www.edilportale.com/news/2015/10 … 19_15.html

 

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