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Animali in condominio

Animali in condominio

Gli argomenti che riguardano animali in condominio rientrano tra le cause di maggiore litigiositа all’interno dei condomìni.

La presenza di animali negli appartamenti possono arrecare disturbo alla quiete condominiale (es. latrati di cani) o causare danni alle parti comuni dell’edificio.

Nel merito, il divieto di tenere animali domestici negli appartamenti non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali approvati a maggioranza.

Tali regolamenti, infatti, non possono comportare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto dominicale dei condomini sulle porzioni di fabbricato di loro proprietа esclusiva (Cass. 4-12-1993, n. 12028).

Infine deve considerarsi proibita la detenzione di animali selvatici o esotici qualora la loro presenza costituisca un pericolo per la salute o l’incolumitа pubblica.

Al riguardo «devono essere considerati potenzialmente un pericolo tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici oppure provenienti da riproduzioni in cattivitа.

I quali […] possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l’uomo o che, non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all’uomo» (TAMBORRINO).

Divieti

Il divieto di tenere animali è legittimo solo se il proprietario dell’unità immobiliare si sia obbligato contrattualmente in tal senso.

Ad esempio attraverso l’accettazione di un regolamento contrattuale.

Peraltro, qualora una norma del regolamento contrattuale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l’igiene della collettività, il semplice possesso di animali domestici non è sufficiente a far incorrere i condòmini nel divieto.

Dovendosi accertare l’effettiva sussistenza del pregiudizio a danno degli altri partecipanti al condominio (Pret. Campobasso 12-5-1990).

Cane in giardino

Cass., sez. IV Penale, sentenza n. 4672 del 03/02/2009

Il cane va tenuto al guinzaglio e con la museruola anche nel giardino condominiale.

Ciò in quanto, se l’animale aggredisce un condomino, il proprietario sarà ritenuto responsabile di averlo lasciato libero.

Questo è in sintesi l’enunciato della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4672 del 3 febbraio 2009.

Nella specie, la Cassazione ha confermato la condanna per lesioni colpose inflitta dal tribunale di Catania, il quale aveva considerato «colpevole il proprietario per avere lasciato libero l’animale e omesso di custodirlo nel cortile condominiale, dove si trovavano altre persone, tenuto conto anche della mole dell’animale».

Animali esotici

Deve considerarsi proibita la detenzione di animali selvatici o esotici qualora la loro presenza costituisca un pericolo per la salute o l’incolumitа pubblica.

A riguardo «devono essere considerati potenzialmente un pericolo tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici.

Oppure provenienti da riproduzioni in cattivitа che […] possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l’uomo.

O che, non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all’uomo» (TAMBORRINO).

Danni

Per quanto attiene ai danni cagionati dall’animale, l’art. 2052 c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del proprietario.

Per vincere la presunzione non è sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell’animale, ma occorre la prova del caso fortuito (Cass. 23-2-1983, n. 1400).

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