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Si può scrivere o modificare il verbale di assemblea dopo la riunione?

Si può scrivere o modificare il verbale di assemblea dopo la riunione?

Il verbale dell’assemblea di condominio può essere redatto o modificato anche dopo la chiusura della riunione condominiale. Il chiarimento è stato fornito dalla Cassazione con una sentenza di ieri [1].

Potrebbe dunque capitare che il condomino, si accorga di una diversità tra il verbale di assemblea inviatogli dall’ amministratore per posta dopo la riunione e quello redatto, letto e sottoscritto, nel corso della riunione stessa.

Il verbale dell’assemblea condominiale non deve essere necessariamente chiuso nel corso della riunione e alla presenza della assemblea stessa, ma viceversa può essere approvato e (eventualmente) modificato in un momento successivo. Non esistono, infatti, divieti di legge che stabiliscano l’obbligo di approvare il verbale nel corso della stessa assemblea. È quindi legittima la correzione dopo la chiusura della riunione.

Nonostante il verbale serva proprio ad attestare quanto avviene in assemblea, e quindi debba contenere il nominativo dei condomini intervenuti e come gli stessi abbiano deciso di votare, è valido il documento che non contenga l’indicazione del totale dei partecipanti al condominio quando tale incompletezza si possa “sanare” con un controllo successivo.

La natura del verbale è quella di essere una descrizione fedele di quanto avvenuto in assemblea: pertanto, per essere valido, è sufficiente che contenga tutti gli elementi necessari (primo fra tutti l’elenco nominativo dei partecipanti e come gli stessi si siano pronunciati sui vari punti sottoposti ala loro attenzione).

In sintesi, è valido il verbale che non contiene l’indicazione dei totali partecipanti al condominio, purché a tale mancanza si possa ovviare con un controllo successivo.
È invece nullo il verbale che si limiti ad annotare il risultato della votazione con locuzioni generiche come, per esempio, “l’assemblea a maggioranza ha deliberato”: in questo modo, infatti, si rende assolutamente impossibile verificare a posteriori se tale votazione abbia rispettato le maggioranze previste dalla legge.

[1] Cass. sent. n. 6552/15 del 31.03.2015.
http://www.laleggepertutti.it/83793_si- … a-riunione

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