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Sentenze su canna fumaria in condominio

Sentenze

Non occorre il consenso del condominio per la realizzazione delle opere.
Il singolo condòmino ha titolo per realizzare delle opere anche in contrasto alla volontà del condominio.
Conseguentemente è legittimo il rilascio del permesso di costruire per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale.
E′ legittima la realizzazione di una canna fumaria diretta ad evitare la diffusione dei funi.
Consiglio di Stato – sez. V – 3 gennaio 2006, n. 11

Cassazione 9 maggio 2007, numero 10647, la dismissione dell’impianto condominiale di riscaldamento non si estende automaticamente alla canna fumaria, che deve essere qualificata come un manufatto autonomo
dell’impianto: l’uso della canna fumaria, come condotto dei prodotti della combustione dell’impianto di riscaldamento, configura infatti solo una delle sue possibili utilizzazioni. Se un bene è comune – per la sua
funzione e per la sua destinazione – ad uno o più edifici condominiali, la sua dismissione deve essere decisa da tutti i condómini proprietari degli edifici condominiali.

Cass. n. 8552/2004 secondo la quale l’inserimento della canna fumaria all’interno del muro comune che costituisce anche delimitazione della proprietà individuale, essendo invasivo della proprietà altrui, non può
considerarsi come mero appoggio.

Trib. di Napoli 17-03-1990 Muri perimetrali – Canna fumaria. L’installazione di una canna fumaria in aderenza, appoggio o con incastro nel muro perimetrale di un edificio, da parte di un condomino e’ attività
lecita rientrante nell’uso della cosa comune, previsto dall’art. 1102, Codice civile e come tale, non richiede ne’ interpello ne’ consenso degli altri condomini.
La facoltà incontra soltanto i limiti costituiti dai diritti esclusivi altrui (ad esempio distanze dalle vedute, immissioni, etc.) e dal divieto di alterare il decoro architettonico dell’edificio.

Trib. di Milano, sez. VIII, 26-03-1992 Muri perimetrali – Installazione di una canna fumaria – Ammissibilità
– Condizioni.

L’uso ex art. 1102, Codice civile, della cosa comune da parte del comproprietario-condomino e’ lecito quando:

a) non ne altera la naturale destinazione;
b) non impedisce agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto;
c) non pregiudica la stabilità ed il decoro architettonico dell’edificio;
d) non arreca danno alle singole proprietà esclusive.

Applicando questi principi al caso concreto in esame, il Collegio ritiene che l’uso del muro comune (che dà sul retro dell’edificio) per appoggiarvi un’autonoma canna fumaria non ne altera la naturale destinazione,
non pregiudica la stabilità dell’edificio e forse non impedisce agli altri comproprietari di utilizzarlo secondo
il loro diritto.
Ma non può seriamente negarsi che l’installazione di due separate canne fumarie nel tratto di facciata compreso tra i balconi e le finestre di ben cinque piani:
1) violi le norme sulle distanze legali (che
non può essere inferiore a 75 cm dai più vicini sporti dei balconi delle proprietà individuali);
2) riduca in modo apprezzabile la visuale laterale che si gode soprattutto dalle finestre lungo le quali dovrebbe correre il manufatto;
3) ma soprattutto alteri il decoro architettonico della facciata intera dello stabile che ha una sua euritmia e dignità che meritano di essere preservate nel preminente interesse della collettività condominiale.

App. di Milano, sez. I, 21-06-1991 Uso della cosa comune – Muro perimetrale – Canna fumaria ad uso esclusivo del singolo condomino – Limiti.

L’ apposizione, da parte di un condomino e per propria esclusiva utilità, di una canna fumaria lungo il muro perimetrale di un edificio, non integra una modificazione della cosa comune necessaria al suo miglior
godimento, da parte di tutti i condomini, ma costituisce innovazione soggetta alla disciplina dell’art. 1120, Codice civile.
Deve per questo ritenersi vietata, in primo luogo, quando costituisce un’evidente alterazione del decoro architettonico dello stabile e, in secondo luogo, quando le caratteristiche del manufatto sono tali da sottrarre una parte del muro condominiale all’uso degli altri condomini, i quali evidentemente non possono utilizzare la stessa porzione di muro per appoggiarvi propri tubi o manufatti.

Il consenso di tutti i condomini richiesto per gli atti direttamente costitutivi di diritti reali sul fondo comune, non e’ necessario per deliberare l’apposizione di una canna fumaria ad uso esclusivo di un singolo condomino, nonostante che l’imposizione abusiva di questa possa condurre alla costituzione di un diritto di servitù per usucapione.

L’ unanimità dei consensi prevista dall’art. 1108, Codice civile, non e’, infatti, richiesta per gli atti che possono determinare la costituzione di diritti reali solo con il concorso dell’ulteriore ipotetico requisito
dell’avvenuta maturazione del possesso ad usucapione.

Cass. civile, sez. II del 29-08-1991, n. 9231.

Con riguardo ad edificio in condominio, una canna fumaria,
anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l’appartamento cui
afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione.

Cass. civile, sez. II del 17-02-1995, n. 1719.

Nel caso in cui cessi l’uso di un impianto di riscaldamento condominiale non viene meno per questa sola ragione il compossesso dei singoli comproprietari sulla relativa canna fumaria, sia perché è riconducibile ai poteri del titolare di un diritto reale la facoltà di mettere o non mettere in attività un impianto, sia perché la canna fumaria va considerata come un
manufatto autonomo, suscettibile di svariate utilizzazioni.

Cass. civile, sez. II del 08-04-1977, n. 1345.

In applicazione dell’art. 906 Cod. civ., la distanza legale per la collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale comune, ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 centimetri dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini.
Non è, però, consentito al condomino installare sul muro predetto – pur con l’osservanza delle distanze legali – canne fumarie che, per la loro dimensione o per la loro ubicazione riducono in modo apprezzabile la
visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute situate nello stesso muro perché, diversamente, l’installazione costituirebbe innovazione eccedente i limiti segnati dall’art. 1102 Cod. civ., in relazione sia alla struttura del muro sia alla volontà dei condomini ed all’uso della cosa comune in concreto fatto da costoro.

Cass. penale, sez. III del 25-10-1988 n. 10396.

I lavori di innalzamento e copertura di una canna fumaria, in quanto completano “funzionalmente” un’opera preesistente, richiedono la concessione edilizia.

Cassazione Civile Sezione Seconda sentenza n. 13451 del 08.04.1977

In applicazione dell’art. 906 cc, la distanza legale per la collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale comune, ad opera di uno dei
condomini, non può essere inferiore a 75 centimetri dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini.
Non è, però, consentito al condomino installare sul muro predetto – pur con l’osservanza delle distanze legali – canne fumarie che, per la loro dimensione o per la loro ubicazione riducono in modo apprezzabile la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute situate nello stesso
muro perché, diversamente, l’installazione costituirebbe innovazione eccedente i limiti segnati dall’art. 1102 cc, in relazione sia alla struttura del muro sia alla volontà dei condomini ed all’uso della cosa comune in
concreto fatto da costoro.

 

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