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Riforma del condominio, cosa cambia con le nuove regole

Riforma del condominio, cosa cambia con le nuove regole

La commissione Giustizia del Senato in sede deliberante ha dato via libera alla riforma del condominio, che già alla fine di settembre aveva ottenuto l’approvazione da parte delle Camera dei deputati. Ben 31 nuovi articoli andranno da oggi a regolare le discipline di condominio, introducendo numerose novità in materia di convocazioni e di registrazione del sito web condominiale. Sono state inoltre introdotte numerose disposizioni sull’ammodernamento della convivenza e delle discipline che regolano e definiscono la convivenza tra inquilini.

Il testo approvato dalla commissione Giustizia del Senato si compone di 31 articoli. Proviamo ad elencare qui di seguito alcune delle nuove e principali regole.
Parti comuni: sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, parti quali quelle delle facciate, i parcheggi, i sottotetti, gli impianti di condizionamento, quelli per la ricezione tv, via radio o via cavo.

Gli animali domestici: il regolamento condominiale non potrà più «vietare di possedere o detenere animali domestici». Con la voce animali domestici, il Parlamento ha inteso comprendere tutti gli animali da compagnia, quindi anche criceti, furetti, canarini, eccetera.

Il riscaldamento: secondo quanto previsto dalla nuova legislazione, chi vuole si potrà «staccare» dall’impianto centralizzato senza che sia necessaria l’approvazione da parte dell’assemblea, a patto però che si continui a pagare la manutenzione straordinaria dell’impianto condominiale.

Le barriere architettoniche: perchè tutte le barriere architettoniche vengano abbattute e perchè lo stabile possa esser messo a norma in sicurezza, sarà sufficiente che in assemblea siano presenti i condomini che rappresentano un terzo dei millesimi complessivi. A questo punto, basterà la maggioranza per decidere, ovvero il 50 per cento più uno dei votanti-presenti.

La destinazione d’uso dei locali comuni: perchè si possa stabilire il cambio di destinazione d’uso basterà l’approvazione dei quattro quinti dei condomini.
Applicabilità: la normativa diventa a tutti gli effetti applicabile anche ai complessi immobiliari composti da unità unifamiliari (condominio “orizzontale”) e ai supercondomini.

L’ amministratore del condominio: secondo quanto previsto dalla nuova normativa, l’amministratore all’atto della nomina, è tenuto a presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico dei condomini. L’amministratore è inoltre tenuto ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, deve esser sempre affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.

La nuova disciplina prevede inoltre che chi amministra un condominio debba possedere alcuni requisiti obbligatori: godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione e assicurazione professionale.

In pratica per fare l’amministratore bisognerà frequentare un corso di formazione oltre ad aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. L’incarico di amministratore ha durata di due anni e si intende rinnovato per eguale durata.

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.

Il sito internet: su richiesta dell’assemblea, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei rendiconti mensili.

L’aggiornamento del sito avviene con cadenza mensile, salvo diversa previsione dell’assemblea. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
http://soldi.nanopress.it/articolo/rifo … ole/60835/

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