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Riforma Condominio, ecco come cambiano i quorum deliberativi

Riforma Condominio, ecco come cambiano i quorum deliberativi

Risparmio sui consumi – Già nel 1991, con la legge 10 del 9 gennaio, si era puntato a favorire il contenimento dei consumi energetici e il ricorso a fonti rinnovabili per la produzione di ener­gia. A tal fine, per l’approva­zione delle opere – com’arti­colo 26, comma 2, della leg­ge citata – veniva richiesta la sola maggioranza dei mil­lesimi, senza alcun riferi­mento al numero dei votan­ti. Successivamente, l’Italia sottoscriveva il protocollo di Kyoto in materia ambien­tale, riguardante il riscalda­mento globale della Terra. Alla luce delle nuove esigen­ze, con il Dlgs 311/2006 e la legge 99/2009, il quorum per gli interventi citati veni­va ulteriormente abbassato, fino a rendere valide le deli­bere adottate con la maggio­ranza semplice delle quote millesimali degli intervenu­ti in assemblea.

Anche in questo caso, la re­cente riforma ha alzato il quorum. Le deliberazioni fondate su diagnosi energeti­ca o su attestato di certifica­zione energetica saranno validamente assunte, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza degli in­tervenuti e con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edifi­cio (il quorum richiesto per le delibere in seconda convo­cazione). Inoltre, è stato in­trodotto l’articolo 1120, com­ma 2, n. 2, del Codice civile, che ha previsto che, in assen­za di diagnosi energetica o di attestato di certificazione energetica, sono validamen­te assunte, con la maggioranza degli intervenuti e alme­no la metà del valore dell’edi­ficio, le innovazioni che han­no a oggetto le opere e gli in­terventi volti al contenimen­to del consumo energetico.

Sistemi di termoregolazione – Uno degli interventi previ­sti dalla legge 10/1991 per il contenimento dei consumi energetici è l’adozione dei si­stemi di termoregolazione (per regolare il prelievo del calore da ciascun corpo scaldante) e di contabilizzazio­ne (per calcolare il consumo effettivo) del calore. Tale in­tervento è stato più volte sug­gerito dalle varie direttive dell’Unione europea. Il quorum per l’adozione di tali sistemi, dal 1991, non è mai stato chiaro. In ogni ca­so, nelle varie interpretazio­ni della giurisprudenza, il quorum – al massimo – era stato indicato in un terzo dei partecipanti e almeno un terzo del valore dell’edificio. In seguito alla riforma, esso è aumentato, così da coincide­re con quello metà del valore dell’edificio.
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