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Registro anagrafe sicurezza

Registro anagrafe sicurezza

Registro anagrafe sicurezza

Il decreto legge Destinazione Italia nei prossimi giorni sarà all’esame delle commissioni Finanze e Industria.

L’obiettivo è quello inserire il registro anagrafe sicurezza (RAS) nel Registro di anagrafe condominiale (art. 1130 c.c.).

In sintesi, il nuovo registro contenente i dati emersi da una procedura di individuazione dei pericoli e di analisi dei rischi potenziali ad essi collegati, sarà un documento che, fornendo evidenza dello stato tecnico delle parti comuni condominiali, consentirà di assolvere l’obbligo assegnato dal legislatore all’amministratore di condominio.

Obiettivo del Registro di anagrafe sicurezza

Tale registro, inoltre, per quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene, evidenzierà la rispondenza del condominio ai requisiti di ordine documentale e organizzativo richiesti sia nelle aree comuni che, in caso di presenza di lavoratori subordinati (es.: portiere), nei relativi luoghi di lavoro.

Infine il RAS (registro anagrafe sicurezza), una volta individuati eventuali rischi, consentirà di programmare interventi e procedure finalizzati all’eliminazione o al contenimento degli stessi.

Contenuto del Registro di anagrafe sicurezza

Affinché il Registro di anagrafe sicurezza RAS possa rispondere ai requisiti di legge, dovrà contenere, quanto meno, a titolo esemplificativo, la seguente documentazione:

    1. Dichiarazione di conformità degli impianti condominiali (elettrico citofonico, televisivo (se centralizzato), elettronico (videosorveglianza, sistema di anti-intrusione), idrico, antincendio (se presente), sanitario (allacciamento alla fogna), adduzione GAS (parte condominiale), riscaldamento e climatizzazione (se centralizzato), protezione dalle scariche atmosferiche (se presente);
    2. Documentazione degli impianti sotto pressione (riscaldamento centralizzato, autoclave); Dichiarazione CE ai sensi della direttiva macchine relativa al cancello automatizzato;
    3. Certificazione Vigili del Fuoco (se prevista), CPI (Certificato Prevenzione Incendi), rinnovo CPI, eventuale SCIA;
    4. Certificato di conformità edilizia e agibilità;
    5. Libretto ascensore attestante il relativo collaudo con indicazione del numero di matricola.Comunque, la documentazione elencata non è esaustiva, in quanto in un condominio possono essere presenti macchine, impianti o problemi strutturali, che in tale schema non sono menzionati.

Pertanto, al fine di produrre un registro anagrafe della sicurezza adeguato all’esigenze del condominio, è consigliabile la consulenza di un tecnico abilitato (quale ad esempio un ingegnere).

Antonio Azzaretto:
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