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Parcheggi di appartamenti frazionati

Parcheggi di appartamenti frazionati

L’ art. 1117 del codice civile dispone che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo…omissis… le aree destinate a parcheggio.

L’ art. 1119, invece, dispone che le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.

Da ciò deriva che la delibera condominiale che disponga il frazionamento delle parti comuni, è nulla, (Poichè a mio giudizio si tratta di frazionamento delle parti comuni, e non di frazionamento di parti private).

L’ usucapione, a mio giudizio, non si può eccepire per l’ utilizzo di una parte comune come parcheggio.

Pertanto, la suddivisione dei posti auto è a mio giudizio nulla e non opponibile ai terzi.

Al fine di far ragionare le parti in causa, ti consiglio di far scrivere una raccomandata da chi è rimasto fuori dalla divisione, intimando all’ amministratore di far uscire un posto auto anche per lui; in caso contrario farà causa al condominio, che probabilmente farà un’ azione di responsabilità all’ amministratore perchè, come recita l’ art. 1130, primo comma, numero 2 non ha disciplinato l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini.

buongiorno,
scrivo per informarvi sulla strada che ho perseguito :

– visto le mancanze dell”amministratore nell’invio dei verbali
– visto la delibera dell’assemblea sulla RIDISEGNATURA, ma non riassegnazione dei parcheggi (sulla quale è necessaria l’unanimita )
– visto che nessun condomino aveva mai chiesto e/o esposto necessita di una ridisposizione dei parcheggi
– visto l’atto di acquisto del comproprietario portatore di handicap che assumeva anche i diritti sull uso della cosa comune e servitu
– vista la nota tecnica di un architetto chiamato in causa che ritiene impossibile ricavare piu di un parcheggio per unita immobiliare originaria

abbiamo diffidato l’amministratore tramite raccomandata A/R a ripristinare le condizioni precedenti della disposizione parcheggi ( deliberata secondo assemblea di circa 20 anni fa).
in tal senso la legislazione dice che il comproprietario dell’appartamento frazionato deve gestire con il precedente proprietario la gestione di n° 1 parcheggio auto.

grazie comunque a tutti per i consigli
roberto

 

grandeindio:
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