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Limite della rappresentanza legale

Cass. Civile, Sez. II, sentenza del 15 febbraio 2010 n. 3464.

L’amministratore ha la rappresentanza volontaria del condominio, come e’ confermato dal fatto che la nomina dell’amministratore è frutto di una delibera assembleare, e che, oltre che nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c. l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti anche nei limiti dei maggiori poteri conferiti dal regolamento di condominio o dall’assemblea (art. 1131 c.c., comma 1);

Invece nella rappresentanza legale la fonte, il contenuto ed i limiti dei poteri del rappresentante discendono direttamente dalla legge. Da tale inquadramento deriva la conseguenza che l’amministratore di condominio cessato dalla carica non e’ legittimato ad impugnare la sentenza – resa nella causa cui egli abbia partecipato in rappresentanza del condominio stesso – pronunciata successivamente a tale cessazione, accompagnata da revoca espressa del precedente mandato (Cass. 16.4.1994 n. 3607), potendo continuare ad esercitare i suoi poteri fino a che non sia validamente sostituito con la nomina di altro amministratore da parte dell’assemblea dei condomini.

Conseguentemente nella fattispecie, in presenza di una delibera assembleare avente ad oggetto la nomina di un nuovo amministratore in sostituzione dell’amministratore dimissionario, quest’ultimo non aveva da allora nessun potere rappresentativo del Condominio, ivi compresa la rappresentanza processuale disciplinata dall’art. 1131 c.c.; di qui quindi l’inammissibilita’ dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado.

 

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