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Bonus fiscale per lavori: Novità legge di stabilità 2017

Bonus fiscale 2017

La Legge di bilancio 2017 approvata dal Senato in via definitiva, prevede espressamente che le detrazioni collegate ad interventi di ristrutturazione edilizia vengono prorogate fino al 31 dicembre 2017 confermando la percentuale del 50% su un importo massimo di 96.000 €.

Gli interventi agevolabili – La detrazione per le spese inerenti ad interventi di ristrutturazione spetta in particolare per i seguenti tipi di intervento:

  • manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’ esecuzione di opere interne;
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

Ulteriori interventi agevolabili sono ad esempio quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’ eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Normativa – La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall’articolo 1, commi 5 e 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal D.L. n. 201 del 2011 che ha inserito nel D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) l’articolo 16-bis. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 83 del 2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36 per cento al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare. L’innalzamento della detrazione al 50 per cento e dell’ammontare di spesa di 96.000 euro è stato successivamente prorogato annualmente dalle ultime tre leggi di stabilità (Dossier n. 395/4 Sezione I – Normativa).

I conviventi more uxorio – L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 64/ e ha chiarito che Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal sopra citato art. 16- bis, può anch’esso fruire della detrazione così come già avviene per i familiari conviventi. Come già chiarito affermato nella Risoluzione n. 184/E del 2002, con riferimento ai predetti familiari, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia. Tale disposizione di prassi prende spunto chiarificatorio dalla Legge sulle unioni civili ossia la Legge 76/2016. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della Legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato.

Il bonus mobili – Proroga fino al 2017 anche per il c.d bonus mobili; Il bonus si configura dal punto di vista fiscale come una detrazione riconosciuta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’ arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione pari al 50%, va ripartita in dieci quote annuali di uguale importo e calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Per gli interventi effettuati nell’anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, l’incentivo fiscale è riconosciuto al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Nessuna proroga per il c.d. bonus mobili giovani coppie precedentemente introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.

Antonio Azzaretto:
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