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Colonnine per le auto elettriche in condominio

Colonnine per le auto elettriche in condominio

Ivan Meo scrive…

La novità legislativa.

Con l’introduzione della legge n° 134 del 2012, si sono introdotte rilevanti novità in materia di edilizia privata. La legge prevede la realizzazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici mediante l’installazione di colonnine adibite alla ricarica che costituiranno opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione.

Inoltre, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, ha recentemente firmato il decreto ministeriale che vara il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Sono state definite le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica sul territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà.

Le maggioranze condominiali.

Al fine di agevolare l’installazione negli edifici condominiali si è previsto che: “fatto salvo il regime di cui all’articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo comma, del codice civile”.

Quindi, per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, in edifici in condominio, è prevista comunque una preliminare delibera assembleare, in prima o in seconda convocazione, sempre con la maggioranza semplice dei condomini purché titolari della metà dei millesimi di proprietà. Si è preferito,quindi, utilizzare una maggioranza semplice, al fine di rendere più agevole tali installazioni senza incorrere in meccanismi ostruzionistici che avrebbero solo la finalità di rendere irrealizzabile tale impianto. L’intervento è in quadrabile tra le innovazioni agevolate.

La procedura

Prima di arrivare in assemblea, il singolo condomino, deve presentare all’amministratore, una richiesta individuale di apposizione di una colonnina in un’area comune. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione dell’intervento proposto. In mancanza l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni.

La soluzione fai da te.

Può capitare che, per svariate ragioni, la collettività condominiale non dia l’assenso alla installazione. In questi casi la legge prevede, che il singolo condominio, entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, può comunque installare, a proprie spese, i dispositivi.

In quest’ultimo caso l’unico limite posto, è che con l’installazione non vengano danneggiate le parti comuni o alterare la sicurezza o il decoro dell’edificio oppure ostacolare altri comproprietari nell’uso delle parti comuni. Ovviamente l’installazione delle colonnine dovrà essere effettuata anche tenendo presente degli spazi di accesso alle unità immobiliari e degli spazi di parcheggio comuni. Ovviamente si precisa che, se il singolo condomino è proprietario di un box, le colonnine di ricarica possono essere installate all’interno del medesimo , senza dover ricorrere a strutture esterne e/o comuni.

La ripartizione delle spese.

Ovviamente non tutti i condomini possiedono un auto elettrica, per cui chi la possiede, potrà installare la colonnina di ricarica a proprie spese, all’interno del cortile comune, purché vengano rispettati i limiti dell’articolo 1102 del Codice civile. In questo caso le colonnine non costituiranno comunque proprietà comune di tutti i condòmini ma solo del condomino che le ha installate a proprie spese.

Ricordiamo che il dissenso espresso dal condomino e la conseguente esenzione dai relativi contributi comportano la mancata comproprietà dell’opera da parte del condomino stesso che non ne trae vantaggio, condizione questa che è reversibile, grazie al disposto del 3° co. dello stesso art. 1121 c.c. (Cass. civ., 18.11.1971, n. 3314).

Seconda opzione.

Se gli altri condomini vogliono avvalersi, solo in un secondo momento dell’impianto di ricarica installato inizialmente dal singolo condomino, lo potranno fare contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione. Infatti l’art. 1121 cod. civ. riconosce ai condomini, in caso di innovazioni voluttuarie, il diritto di partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni stesse (Cass.18/08/1993, n. 8746).

Invece, per quanto concerne l’utilizzo, le spese saranno ripartite in proporzione all’uso del bene, in quanto trattasi di un servizio misurabile in base ai consumi realizzati.
http://www.condominioweb.com/ripartizio … z38Z6Zja9I

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