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Avviso di convocazione e ricevimento della raccomandata

Non occorre che la raccomandata sia stata personalmente ricevuta dall’ interessato, e neppure che il destinatario abbia letto la convocazione.

L’ importante è che l’ avviso sia pervenuto a persona che, a causa dei suoi rapporti con l’ interessato o per ragioni di ufficio, sia tenuta a consegnargli la convocazione, o che questa sia stata depositata in un luogo normalmente destinato allo scopo, e che di ciò il condòmino destinatario, impiegando l’ ordinaria diligenza, abbia avuto o abbia potuto avere notixia (Tribunale di Milano, sentenza del 2/4/1992).

La Corte di appello di Milano (Sentenza del 19/3/1996), ha ritenuto valida la convocazione effettuata mediante raccomandate a mano, alcune delle quali consegnate dalla portineria ai condòmini, che avevano firmato per ricevuta, e altre inserite nelle rispettive caselle postali.

 

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