Vizi e difformità
Il termine per la denuncia dei vizi e delle difformitа di cui all’art. 1667 c.c. decorre dal momento in cui l’amministratore abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza relativamente alla gravitа dei difetti stessi e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell’opera, e non dal giorno in cui l’amministratore ne informi i condòmini in sede di assemblea, posto che rientra fra i poteri dell’amministratore il compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio (Cass. 18-05-1996, n. 4619).
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