Validitа delle deliberazioni
L’art. 1136 c.c. stabilisce che sono valide le deliberazioni assembleari approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’ assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti 1/3 dei partecipanti al condomìnio e almeno 1/3 del valore dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonchè le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
Le deliberazioni che hanno, invece, ad oggetto le innovazioni previste dall’art. 1120, 1° comma, c.c., devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i 2/3 del valore dell’edificio.
L’art. 1136 c.c., inderogabile ai sensi dell’art. 1138, ult. comma, c.c., dunque, distingue tre categorie di atti, ciascuna delle quali richiede, per la validitа delle deliberazioni, una maggioranza diversa.
Più precisamente:
1) per gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione e per le riparazioni straordinarie di non grande entitа, un numero di voti che rappresenti, in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio e, in seconda convocazione, 1/3 dei partecipanti al condominio ed almeno 1/3 del valore dell’edificio;
2) per gli atti che eccedono l’ ordinaria amministrazione e che non costituiscono innovazioni, un numero di voti che rappresenti, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell’edificio;
3) per le innovazioni, un numero di voti che rappresenti, in prima e in seconda convocazione, la maggioranza dei condтmini e i 2/3 del valore dell’edificio.
Va ricordato, inoltre, che alcune leggi speciali hanno modificato, per alcune materie, le maggioranze prescritte per la validità delle deliberazioni assembleari (cfr. artt. 9, 11, L. 24-3-1989, n. 122, in materia di parcheggi; L. 9-1-1991, n. 10, in materia di riscaldamento).
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