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Utilizzo parti comuni per l’ installazione

Utilizzo parti comuni per l’ installazione

L’articolo 1102 del Codice civile stabilisce che il singolo condomino può utilizzare le parti comuni per un proprio uso sempre che consenta agli altri di farne pari godimento e non ne muti la destinazione.

D’altra parte, il diritto di installare apparecchi di antenna radio televisivi è riconosciuto dalla legge ( articolo 1, legge 554/40 ) e si tratta di un diritto soggettivo perfetto che naturalmente incontra il limite, nel momento in cui viene effettuata l’installazione, di non recare danni alla proprietà ( Cassazione civile, 21 agosto 2003, n. 12295 ).

La giurisprudenza ha in particolare ritenuto che " l’installazione di un’antenna satellitare eseguita dal condomino sul proprio balcone non viola il divieto di installazione posto dal regolamento condominiale, anche se il condominio è dotato di antenna centralizzata analogica, poichè la parabola per antenna satellitare si differenzia da quella analogica per la presenza di caratteristiche tecniche diverse che consentono la ricezione di un numero di canali ( nazionali e non ) sensibilmente superiore e offre una serie di servizi aggiuntivi rispetto ai normali impianti di ricezione Tv " ( Tribunale di Napoli, sezione XI, 17 maggio 2005 ).

Posto ciò, non si ritiene che l’assemblea possa limitare il diritto del singolo, salvo che non vi sia un danno alla proprietà comune.

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