Nozione
Il decreto legge 223/06 prevede, tra l’ altro, disposizioni dirette a garantire la piena tracciabilità dei flussi di pagamento che riguardano i professionisti e le società o associazioni a loro attribuibili.
L’ art. 35, comma 12, dispone l’ obbligo per gli esercenti arti e professioni (Quindi anche gli amministratori di condomìnio) di risquotere i compensi loro dovuti esclusivamente tramite mezzi di pagamento diversi dal denaro contante e da titoli al portatore.
L’ obiettivo è consentire la piena rintracciabilità della fonte da cui arrivano i ricavi ai fini dell’ accertamento tributario.
Il contante potrà essere utilizzato solo per i pagamenti inferiori a 100€.
Implicazioni ai fini dell’ accertamento tributario
La norma appena descritta deve essere attentamente valutata dai professionisti amministratori di condomìnio che utilizzano la contabilità semplificata, in quanto è in connessione con l’ articolo 32 del DPR 600/73 in materia di indagini finanziarie.
Questa disposizione consente L’ INVERSIONE DELL’ ONERE DELLA PROVA nell’ accertamento tributario quando il professionista, chiamato in contraddittorio dall’ amministrazione finanziaria e chiamato a GIUSTIFICARE I VERSAMENTI E I PRELIEVI EFFETTUATI IN CONTO O FUORI CONTO ANCHE A DISTANZA DI 5 ANNI TRASCORSI, non indichi LA RAGIONE DELL’ INCASSO RILEVATO O DEL BENEFICIARIO ECONOMICO DEL PROPRIO PRELIEVO.
Il primo si presume come ricavo non fatturato, il secondo, alla stessa maniera, si presume costo sostenuto "in nero" e confluisce a comporre il monte imponibile.
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