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Supercondominio in causa senza amministratore

Supercondominio in causa senza amministratore

La nuova legge sul condominio ha codificato l’orientamento che ritiene applicabile al supercondominio la normativa sul condominio.

Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 17/11/2014, ha stabilito che i singoli amministratori dei singoli caseggiati non possono essere convenuti in giudizio a rappresentare i comproprietari del supercondominio qualora non vi sia un amministratore del supercondominio stesso, ma è invece necessario convocare tutti i singoli condòmini.

Di recente la Cassazione, con sentenza 19558/2013, aveva già stabilito che la legittimazione degli amministratori di ciascun condominio a compiere gli atti conservativi si riflette nella facoltà di agire solo per i beni dell’edificio amministrato e non anche per quelli facenti parte del complesso immobiliare per i quali, se manca l’amministratore del supercondominio, sono legittimati al giudizio solo i singoli condòmini.

Si tenga presente peraltro che, al fine di individuare una situazione di supercondominio, non è necessaria una statuizione o, comunque, un atto di natura soggettiva (regolamento o simili) ma il supercondominio sorge automaticamente e oggettivamente qualora sussista situazione di accessorietà tra un bene e le unità immobiliari di diversi edifici come accade, ad esempio, con le fognature (Cassazione, sentenza 14791/2003).

Lo stesso termine di supercondominio coniato dalla dottrina, prima ancora che dalla giurisprudenza, è fuorviante, atteso che suggerisce una struttura verticale che vede, all’apice, l’amministratore delle parti comuni, al di sotto del quale ci sono i singoli amministratori, al di sotto dei quali i singoli condòmini.

In realtà il supercondominio si configura, se così si può dire, come uno stato federale, ove gli organi dei singoli stati e potere federale sono singolarmente competenti per le loro rispettive funzioni secondo una struttura orizzontale.

Il supercondominio, pertanto, è costituito non dal rapporto di accessorietà tra le parti comuni del complesso e le parti comuni dei singoli edifici bensì dal rapporto di accessorietà tra le le parti comuni del complesso e le singole unità immobiliari, con ciò escludendosi ogni rappresentanza dei singoli amministratori.

È necessario, pertanto, prestare particolare attenzione nel momento in cui si vada a citare un condominio, magari per danni (in quanto il bene che ha cagionato il danno sia comune a più caseggiati, come può succedere per una fognatura): in assenza dell’amministratore del supercondominio non è possibile limitarsi a citare un amministratore o gli amministratori dei singoli casseggiati; ciò avviene anche nell’ipotesi in cui l’amministratore di uno stabile si appresti a richiedere la rifusione dei costi per interventi urgenti su un bene del supercondominio; in questo caso, oltre alla legittimazione passiva degli altri amministratori, difetta anche la sua legittimazione attiva, non potendo rappresentare neppure i suoi condòmini ai sensi dell’articolo 1134 del Codice civile.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- … 3819.shtml

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