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Detrazione fiscale ristrutturazione in caso cessione o locazione immobile

Detrazione fiscale ristrutturazione

Mio padre stava usufruendo della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia inerente l’unico immobile di sua proprietà in cui risiedeva. La spesa è stata sostenuta nel 2014. Purtroppo ad inizio 2016 è venuto a mancare lasciando me come unico erede. Premesso che io vivevo con mio padre e che, per ora continuo ad abitare io in questo immobile, sono a chiedere se, dal 2016, le rate residue della detrazione e che non potranno essere più godute da mio padre, sono trasferite a me e, quindi, potrò indicarle io nella mia prossima dichiarazione dei redditi. Inoltre, in caso di risposta affermativa, poiché sto valutando la possibilità di trasferirmi altrove (sempre in Italia), chiedo anche se, qualora dovessi, tra qualche anno lasciare la suddetta abitazione cedendola in locazione a terzi soggetti, comunque, potrò continuare a beneficare delle rate residue fino al loro esaurimento (ossia fino alla 10°ma rata)?

Risposta – La detrazione del 50% riconosciuta per le spese di ristrutturazione edilizia è beneficiabile in 10 rate di pari importo. Dunque, per un soggetto che ha sostenuto la spesa nel 2014, la detrazione è beneficiabile fino al periodo d’imposta 2023. Il padre del lettore ha beneficiato della prima rata nel Modello Unico/2015 (o Modello 730/2015), della seconda rata nel Modello Unico/2016 (che sarà presentato dal figlio in qualità di erede) e avrebbe dovuto continuare a beneficiarne fino all’ultima rata da indicare nel Modello Unico/2024 (riferito al periodo d’imposta 2023).

Il condizionale è dovuto al fatto che ad inizio 2016, il genitore è deceduto e, quindi, la detrazione non è più da questi fruibile.

Tuttavia, come indicato anche nella guida alle detrazioni fiscali, resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, in caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte da quest’ultimo si trasferisce, per i rimanenti periodi d’imposta, agli eredi, ed in particolare a quelli che esclusivamente conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”.

Nel caso in esame, l’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione è andato in successione, ed il lettore, in qualità di erede, ha deciso di continuare a viverci (dunque, questi ne continua ad avere la detenzione materiale e diretta). Pertanto, egli potrà godere della detrazione con riferimento alle rate residue, ossia dal 2016 (Modello Unico/2017) al 2023 (Modello Unico/2024). Riguardo a cosa accadrebbe, qualora, nel predetto periodo residuo, il lettore dovesse lasciare l’immobile cedendolo in locazione a terzi, dalla stessa guida si evince anche che la predetta condizione di “detenzione materiale e diretta dell’immobile” deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità (che nel nostro caso corrisponde al 2016) ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione. Ciò sta, dunque, significando che se nel periodo che va dal 2016 al 2023, il lettore dovesse lasciare l’immobile cedendolo in locazione non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Se, quindi, ad esempio, questi cedesse in locazione l’immobile nel 2019, potrebbe beneficiare delle rate residue del padre solo fino al periodo d’imposta 2018 (Modello Unico/2019) perdendo, invece, quelle che vanno dal 2019 (Modello Unico/2020) in poi. Tuttavia, se successivamente e prima del 2023, il contratto di locazione dovesse cessare per qualsiasi motivo, si potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine della locazione (Circolare n. 17/E/2015).

www.fiscal-focus.it/l-esperto/l-esperto-risponde/detrazione-spese-ristrutturazione-e-cessione-dell-immobile-in-locazione,3,79805

Antonio Azzaretto:
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