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Spese per il garage condominiale: paga anche chi non lo possiede?

Un Giudice di Pace pronuncia l’ingiunzione di pagamento di alcuni oneri condominiali dovuti ai lavori di adeguamento dei garages. Il condomino si oppone: chiede la revoca dell’ingiunzione e, in subordine, la dichiarazione di somme non dovute ovvero la riduzione. L’uomo, non essendo proprietario di posti auto o di cantine né godendo di servitù di passaggio sulla rampa e sullo spazio di manovra e di accesso ai garages, sostiene che le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei posti auto vadano ripartite solo tra i condomini che ne fruivano, in ragione dei millesimi spettanti ad ognuno.

Il caso giunge in Cassazione. Il condominio sostiene che l’approvazione del preventivo delle spese rientri tra le attribuzioni dell’assemblea dei condomini, le cui deliberazioni, se non sono impugnate tempestivamente, sono obbligatorie per tutti i condomini e che il condomino opponente a decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi condominiali, sulla base di una deliberazione assembleare non impugnata nel termine di cui all’art. 1137 (impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea) del codice civile, non può contestare il titolo della pretesa contraria.

La Corte (sentenza 17268/15) sottolinea che le delibere riguardanti la ripartizione delle spese sono nulle se l’assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge o, in via convenzionale, da tutti i condomini. La Cassazione ribadisce inoltre che il rimedio dell’impugnazione offerto dall’art. 1137 c.c. nei confronti delle deliberazioni assembleari condominiali, e la relativa disciplina, anche in ordine alla decadenza, riguarda unicamente le deliberazioni annullabili e non quelle nulle. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso proposto dal condominio.

http://www.lastampa.it/2015/09/16/itali … agina.html

 

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