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Spese di manutenzione straordinaria e criteri di deducibilità

Gioacchino de Pasquale scrive…
Con la sentenza n. 7885 dello scorso 20 Aprile, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla deducibilità delle spese di manutenzione straordinaria, affermando che anche per le spese di manutenzione di natura incrementativa il contribuente, in conformità a quanto statuito dall’art. 102, co. 6, del Tuir, può scegliere tra la capitalizzazione delle spese incrementative quale aumento del costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili, in quest’ultimo caso deducendo l’eventuale eccedenza per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

Spese di manutenzione: regole generali – In via generale, secondo l’art. 102, co. 6, D.P.R. 917/1986, si evidenzia che le spese di manutenzione non portate ad incremento del costo del bene sono deducibili nei limiti del 5% del costo di tutti i beni materiali ammortizzabili (così come risultante dal registro cespiti ammortizzabili all’inizio dell’esercizio).

L’eccedenza rispetto al limite di deducibilità può essere dedotta in quote costanti nei 5 esercizi successivi. È irrilevante la successiva, eventuale, vendita dei beni oggetto di manutenzione. Diversamente, le spese di manutenzione portate ad incremento del bene, si deducono secondo la ordinaria procedura di ammortamento. A tal proposito si evidenzia che nella C.M. 98/E/2000, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che qualora le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione siano imputate ad incremento del costo del bene cui si riferiscono, gli ammortamenti vanno computati, anche ai fini fiscali, sull’intero valore incrementato. Inoltre, nella C.M. 10/E/2005 l’Amministrazione Finanziaria ha ulteriormente chiarito che per le spese di manutenzione portate ad incremento del bene, in applicazione dei principi contabili, non trova applicazione il limite di deducibilità sancito dall’art. 102, co. 6, Tuir.

Il caso – La sentenza in esame ha avuto per oggetto il caso di una società che aveva dedotto interamente nell’esercizio di sostenimento le spese di manutenzione straordinaria per rifacimento del tetto dell’immobile sede dell’attività di impresa e a spese di manutenzione di uno stampo. Dalla lettura della sentenza pare di capire che in entrambi i casi si trattasse di spese portate ad incremento del costo del bene.

Il comportamento adottato dal contribuente era stato contestato dall’Agenzia, che riteneva che tali spese non potessero essere dedotte interamente nell’esercizio. La tesi dell’Agenzia è stata avallata sia dalla CTP che dalla CTR. Di diverso avviso invece la Cassazione, secondo la quale la corretta interpretazione dell’art. 102, co. 6, del Tuir consente all’imprenditore di esercitare l’opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative quale aumento del costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati (deduzione di importo non superiore al 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili; deduzione dell’eccedenza per quote costanti nei cinque esercizi successivi).

In sostanza, secondo la Cassazione, prescindendo dal comportamento contabile adottato, ai fini fiscali il contribuente, anche per le spese di natura incrementativa, può decidere se procedere alla deduzione nell’esercizio di sostenimento per un importo non superiore al 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. Tale tesi contrasta con quanto sostenuto invece dall’Amministrazione Finanziaria nei richiamati interventi di prassi, in base ai quali le spese di manutenzione portate ad incremento del bene, in applicazione dei principi contabili, non trova applicazione il limite di deducibilità sancito dall’art. 102, co. 6, Tuir.

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