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Spese ascensore

Contribuzione alle spese per l’ ascensore

Spese di istallazione completa

La Cassazione (sentenza n. 5479 del 16/5/1991) ha stabilito che, in caso di istallazione completa dell’ ascensore, la spesa va suddivisa in proporzione al valore della proprietà di ciascun condòmino, a prescindere dall’ altezza dei piani dal suolo.
In condòmini possono optare per un criterio di suddivisione di spesa diverso, SOLTANTO con una decisione unanime.

Trattandosi di nuova installazione, la spesa va ripartita tenendo conto solo dei millesimi di proprietà ( Cassazione 25/03/2004, n. 5975 ).

La diversa altezza dal suolo assumerà rilievo, unitamente ai millesimi di proprieà, per la manutenzione e ricostruzione dell’imianto.

Il terzo comma dell’articolo della legge 13/1989 stabilisce che hanno diritto al contributo anche i condomini dell’edificio in cui risiede il portatore di handicap ammesso al beneficio.

Spese di esercizio

Il Tribunale di Milano (Sentenza del 16/3/1989) ha considerato l’ ascensore parte come dell’ edificio anche per i proprietari delle unità immobiliari situate al piano terra, poichè possono trarre utilità dall’ impianto, il quale è idoneo a valorizzare l’ intero immobile, e permette di raggiungere più comodamente le parti comuni di tutti, come le soffitte, i terrazzi e i lastrici solari.
Lo stesso criterio vale per la ripartizione delle spese riguardanti la forza motrice, la pulizia, la sostituzione del motore o delle funi, le reti laterali di protezione, la tassa di concessione e quella di prevenzione degli infortuni.

Il Tribuanle di Parma, invece, con sentenza del 29/9/1994, ha escluso che i proprietari ubicati al piano terra debbano concorrere alle spese di ordinaria manutenzione.

Un terzo orientamento è dato da una sentenza del Tribunale di Monza (Sentenza del 12/11/1985), la quale ha posto a carico dei proprietari del primo piano, o con accesso separato mediante scala di proprietà esclusiva, le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale e dell’ ascensore, limitatamente alla parte di oneri che viene suddivisa in base al valore del piano o della porzione di piano, esonerandoli dalla quota di spesa riconducibile alla distanza del piano dal suolo.

Il Tribunale di Genova, infine, con sentenza dle 2/5/2003, ha stabilito che, in assenza di prova dell’ esistenza di un regolamento contrattuale che stabilisca criteri particolari, devono applicarsi le norme di legge secondo le quali anche i condòmini a piano terra, pur non usufruendo dell’ impianto, sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e a quelle di ricostruzione dell’ impianto, essendo comproprietari dell’ impianto comune.
Chi vive al piano terra è, invece, esonerato dalle spese di esercizio e di pulizia dell’ impianto.

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