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Solo il condomino è responsabile per sanzioni termovalvole

Sanzioni per mancata installazione termovalvole

L’art. 16 del dlgs n.102/2014, che ha introdotto la necessità di installare delle valvole sui termosifoni che facilitino la contabilizzazione del calore all’interno dei condomini, aveva originariamente previsto che la sanzione per la mancata installazione dei sistemi di rilevazione su ogni corpo radiante dovesse essere comminata ai danni del condominio e di quanti individuati come “clienti finali”.

Pertanto, nella sua versione originaria, il materiale normativo prevedeva che la violazione fosse contestata al condominio nella sua interezza, e ai proprietari degli appartamenti, con una sostanziale doppia imposizione. La norma, che ha creato non poca confusione, è poi stata modificata dal dlgs n. 141/2016. Ma in che modo?

Valvole termosifoni: sanzioni per la mancata installazione

Compiamo un piccolo passo indietro. Sulla base della precedente normativa, infatti, la responsabilità della mancata installazione delle valvole per la contabilizzazione del calore era congiunta tra il condominio e i condomini. Per quanto attiene la responsabilità del primo o dei secondi, si sarebbe dovuta analizzare se la mancata attivazione fosse imputabile all’amministratore, disinteressatosi, o all’assemblea, che non avesse deliberato sulla questione, o ancora ai singoli condomini, che non avessero provveduto ad autorizzare l’accesso ai locali ai tecnici incaricati, nonostante la delibera assembleare e l’attivazione dell’amministratore condominiale.

Mancata installazione valvole termosifoni: chi è il responsabile?

Con il nuovo testo dell’art. 16, invece, è solo il condomino a essere direttamente sanzionabile in caso di inadempimento. Pertanto, alla luce di tale novità normativa, la responsabilità del condomino non potrà che scattare in qualsiasi ipotesi, e sia nel caso in cui il condominio non faccia installare il dispositivo di rilevazione dei consumi sui termosifoni della propria casa (nonostante amministratore e assemblea si siano già attivati per tutti gli adempimenti del caso, come il progetto tecnico, gli interventi sull’ impianto comune, l’incarico all’ impresa specializzata nella contabilizzazione del calore, e così via), e sia nel caso in cui gli adempimenti preliminari, pur necessari, manchino interamente o in parte, e non siano dunque stati realizzati entro il termine del 31 dicembre 2016.

Come intuibile, nell’ ipotesi in cui le valvole non siano state installate perché assemblea e amministratore non si sono attivati di conseguenza, i condomini sanzionati potranno rivalersi sull’ amministratore condominiale, cercando di dimostrare se vi sia stata la sua colpa esclusiva o concorrente in relazione al mancato intervento sull’ impianto di riscaldamento nei termini di legge, ovvero entro il 31 dicembre 2016.

Antonio Azzaretto:
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