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Soffitta

Indipendentemente dal fatto che ciascun condòmino possieda una soffitta, per la suddivisione delle spese è applicabile l’ art. 1124 del Codice Civile (Cioè il criterio di riparto misto, considerando sia l’ altezza, sia i valori millesimali).
Infatti, l’ uso della soffitta è saltuario, mentre, al contrario, è normale il maggiore utilizzo delle scale da parte dei condòmini proprietari delle unità immobiliari situate nei piani più alti.

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