X

Servizio di pulizia ad aziende esterne

Servizio di pulizia ad aziende esterne

Esiste una legge, la n. 82 del 1994, che regolamenta questo genere d’attività.

In particolare, l’art. 1, primo comma, legge n. 82/1994 stabilisce che:

”Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge”.

Il successivo secondo comma specifica che un decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emettersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avrebbe definito, agli effetti della presente legge: le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione; i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le tali attività; la misura del contributo per l’iscrizione nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonché le relative modalità di versamento; le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d’affari al netto dell’IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge.

Sebbene non sia stato rispettato il termine di novanta giorni, il decreto ministeriale di riferimento è il n. 274 del 7 luglio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.188 in data 13 agosto 1997.

Insomma per dirla in breve: le imprese di pulizia devono essere iscritte alla Camera di commercio. Se non lo sono l’esercizio dell’attività dev’essere considerato abusivo e di conseguenza l’imprenditore può essere soggetto a sanzioni.

A dire il vero le sanzioni non sono comminate solo all’impresa ma anche al committente tant’è vero che il quarto comma dell’art. 6 l. n. 82/94, recita: “A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni”.

Prima di affidare un incarico, dunque, è doveroso controllare che sia tutto in regola.

In che modo?

È sufficiente farsi consegnare gli estremi dell’iscrizione alla Camera di commercio o, ancor più prudentemente, una visura camerale che attesti l’attualità dell’iscrizione al momento dell’affidamento dell’incarico.

grandeindio:
Related Post

Questo sito web utilizza i cookies.