Sentenza Cassazione, 13 giugno 2007, n. 13818
Se il contribuente utilizza il conto corrente a lui personalmente intestato anche per maneggio di denaro altrui deve fornire la prova specifica della riferibilità di ogni movimentazione bancaria alla sua attività di maneggio di denaro altrui, diversamente la rispettiva movimentazione, in assenza di altra idonea giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato.
È quanto stabilito dalla Cassazione che, con la sentenza n. 13818 del 13 giugno 2007, ha accolto il ricorso del fisco. A farne le spese un amministratore di condominio che usava il conto personale per gestire i pagamenti dei condomini.
La Commissione tributaria provinciale (I° grado) lo ha ridotto a € 100.000,00.
La Commissione tributaria regionale (II° grado), su gravame del contribuente, lo ha ridotto a € 8.000,00, in quanto a suo avviso "svolgendo il contribuente attività di amministratore di condomini in numero non superiore di venti e ricevendo conseguentemente rimesse altrui che amministrava per professione, non poteva trovare applicazione la presunzione di cui all’articolo 51 del Dpr 633 del 1972".
La Cassazione, con sentenza 3 maggio – 13 giugno 2007, n. 13818, ha accolto il gravame proposto dall’Amministrazione finanziaria, evidenziando il fatto:
“che gli amministratori di condominio non sono obbligati a movimentare il denaro dei condomini sui propri conti, anche se ciò avviene spesso;
e che, conseguentemente, il contribuente, per sfuggire all’imposizione fiscale, avrebbe dovuto fornire la prova specifica della riferibilità di ogni movimentazione bancaria alla sua attività di maneggio di denaro altrui;
che, diversamente, detta movimentazione, in assenza di altra idonea giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato".
E’ quindi evidente il rischio per tutti quei professionisti che maneggiano denaro altrui: pagano più I.V.A. se non riescono a provare la cause delle singole movimentazioni bancarie sul conto personale, nel quale vengono accreditate le operazioni dei clienti.
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