Saracinesca elettrica
In un condominio ad uso abitazione, per la sostituzione con un modello elettrico comandabile a distanza della saracinesca che separa la rampa di accesso ai garage (di proprietà comune) del locale garage (dove sono parcheggiate esclusivamente le auto dei condòmini proprietari degli appositi spazi), è applicabile il criterio di spesa di cui al secondo comma dell’ articolo 1123 del Codice Civile, essendo la saracinesca di accesso utilizzata dai condòmini in maniera diversa.
A tal fine è necessario che sia raggiunto un accordo tra tutti i condòmini per individuare il criterio proporzionale di spesa, tenendo conto che ai proprietari dei box va addebitata una quota ben maggiore, in relazione all’ uso più intenso.
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