Eccezionali rischi
In caso di particolari ed eccezionali rischi per l’ incolumità delle persone, l’ impianto, secondo quanto previsto dall’ art. 2, comma 3, del citato decreto, è sottoposto a fermo e le prescrizioni per l’ adeguamento devono indicare gli interventi ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell’ esercizio dell’ impianto in condizioni di sicurezza.
In queste condizioni, l’ autorità competente dispone il fermo dell’ impianto fino all’ accertamento della corretta esecuzione degli interventi individuati in seguito all’ analisi/verifica.
Il fermo è disposto anche nei casi in cui sia accertata l’ inottemperanza alle prescrizioni temporali per l’ adeguamento, ovvero riguardanti i componenti essenziali di sicurezza dell’ ascensore.
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