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Riqualificazione energetica, come funzionerà il 65%

Riqualificazione energetica, come funzionerà la detrazione del 65%
Sei mesi in più per i privati, un anno per i condomìni. Esclusi impianti geotermici e pompe di calore. La procedura non cambia

Come già detto, la detrazione fiscale delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici passa dal 55% al 65% e viene prorogata, con tempi differenti per privati e condomìni.

I privati potranno usufruire della detrazione del 65% dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013. I condomìni – per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio – avranno tempo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014.

La detrazione del 65% è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Dalla detrazione del 65% sono escluse le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Questi interventi sono agevolati dal Conto Termico (leggi tutto).

Restano confermate le altre tipologie di interventi che accedono alla detrazione:
– interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (comma 344 della Finanziaria 2007);
– interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi) – (comma 345);
– installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346);
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (comma 347).

Come pure restano confermati i tetti massimi degli importi da portare in detrazione (100.000 euro per la riqualificazione energetica globale, 60.000 euro per interventi sull’involucro e pannelli solari, 30.000 per le caldaie a condensazione). L’aumento da 55% a 65% della percentuale di detrazione fa, di conseguenza, scendere il limite massimo del costo complessivo dell’intervento.

Esempio: per i pannelli solari, con la detrazione del 55% e il limite di importo detraibile fissato a 60.000 euro, l’intervento (per sfruttare al massimo l’agevolazione) non deve superare i 109.090,90 euro. Con la nuova detrazione del 65%, fermo restando a 60.000 euro il tetto massimo dell’importo detraibile, il costo complessivo (sempre per sfruttare al massimo l’agevolazione) non dovrà superare i 92.307,69 euro (cifra della quale 60.000 euro è il 65%).

Nulla cambia per gli edifici interessati dall’agevolazione: possono accedervi i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali.

Nessuna modifica nemmeno per i beneficiari del bonus: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

È obbligatorio pagare tutto con bonifico bancario o postale, indicando: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori).

Confermata anche la procedura per usufruire della detrazione. È necessario acquisire, in base all’intervento realizzato:
a. L’asseverazione di un tecnico abilitato;
b. L’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto;
c. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Occorre poi trasmettere la documentazione all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet http://www.acs.enea.it.

LE REAZIONI
L’esclusione dei sistemi a pompa di calore dalla nuova detrazione del 65% scontenta CoAer, l’Associazione Costruttori apparecchiature ed impianti per la climatizzazione e pompe di calore, federata Anima/Confindustria. Le pompe di calore – spiega la nota di CoAer – sono una tecnologia ad alta efficienza che utilizza anche fonti rinnovabili pluri-incentivata all’estero, ma è ad oggi esclusa dal 65% e “con un Conto Energia Termico di dubbia efficacia, sicuramente meno rimunerativo, e per il quale le nuove tariffe elettriche non saranno pronte prima di due anni”.

“Si tratta sicuramente di una svista” commenta incredulo Bruno Bellò, Presidente di CoAer. “Rischiamo di essere esclusi dal mercato per motivi che non comprendiamo: rappresentiamo solo il 2,5% del totale incentivi erogati nel 2011, facciamo efficienza energetica e usiamo fonti rinnovabili, perciò abbiamo le caratteristiche per accedere sia al 65% sia al Conto Energia Termico e come risultato diventiamo una tecnologia efficiente, che per decreto si ritrova ad essere non più competitiva rispetto alle altre tecnologie”. Una anomalia che rischia di creare confusione tra gli utenti e perdita di posti di lavoro negli stabilimenti italiani. L’associazione CoAer chiede ai Ministri Zanonato e Orlando il reinserimento nello schema del 65%, lasciando all’utente la facoltà di scegliere quale incentivo utilizzare, il 65% o il Conto Termico, come ora è possibile per i pannelli solari termici.

Anche Assoelettrica e APER hanno accolto con “estrema sorpresa” la notizia dell’esclusione dal DL delle pompe di calore elettriche, “con la giustificazione che già esiste un meccanismo di sostegno per tali applicazioni corrispondente al cosiddetto Conto Energia Termico. Purtroppo – spiegano le due associazioni – quest’ultimo regime sta scontando notevoli ritardi applicativi. Viceversa, le detrazioni fiscali vanno nella direzione da tutti auspicata di una maggiore semplificazione burocratica e funzionano!”. Assoelettrica e APER chiedono quindi di mantenere, com’è stato finora, la non cumulabilità dei due regimi e lasciare la scelta al mercato, in funzione delle diverse e possibili configurazioni tecniche.
http://www.edilportale.com/news/2013/06 … 61_27.html

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