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Rinnovo tacito amministratore condominio

Rinnovo tacito amministratore condominio

Rinnovo tacito amministratore condominio

Rinnovo tacito amministratore condominio, in merito, prima della recente riforma realizzata con L. 220/2012 si riteneva che l’accettazione dell’ incarico di amministratore potesse essere espressa oppure tacita.

In particolare l’ accettazione tacita si realizzava quando l’amministratore nominato cominciava la gestione del condominio e riceveva dal precedente amministratore la contabilità.

Il nuovo articolo 1129 esclude espressamente l’ accettazione tacita

A seguito della riforma, invece, il nuovo articolo 1129, quattordicesimo comma, c.c., esclude espressamente il rinnovo tacito dell’ incarico di amministratore o per fatti concludenti.

Ciò in quanto prevede che l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina o del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

L’ amministratore, al rinnovo dell’ incarico è tenuto agli adempimenti previsti al secondo comma dell’ articolo 1129

Inoltre, l’ amministratore anche in occasione del rinnovo dell’incarico  è tenuto a comunicare i dati di cui al secondo comma dell’articolo 1129 del Codice civile.

I dati da comunicare sono i seguenti:

Comunicazione dei dati anagrafici e professionali, codice fiscale, sede legale e denominazione se si tratta di società, locale in cui sono tenuti i registri condominiali, orari in cui è possibile prenderne visione.

Inoltre, deve «specificare analiticamente… l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta» (articolo 1129, comma 14, del Codice civile).

Questi adempimenti non sono conciliabili con un rinnovo tacito.

D’ altra parte l’amministratore è pur sempre obbligato a convocare l’assemblea in prossimità della scadenza del suo incarico affinché si determini in merito alla successiva gestione (ossia per approvare il rendiconto della gestione).

Questo obbligo è così cogente che «il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea» per la nomina del nuovo amministratore configura un’espressa ipotesi di “grave irregolarità” (articolo 1129, comma 12, n. 1, del Codice civile).

Non è possibile ipotizzare la proroga dell’ amministratore senza la determinazione del compenso del professionista

A questo punto, si ritiene che non sia possibile ipotizzare la proroga dell’amministratore per un altro anno nel caso in cui:

– l’ assemblea conferma l’amministratore uscente senza alcuna determinazione in merito al rapporto e all’ incarico;

– l’ assemblea, magari riconvocata (per scrupolo del professionista o perché gli sia stato richiesto dai condomini), non raggiunge i quorum richiesti per la sua costituzione e per l’adozione della deliberazione di nomina.

In assenza dei passaggi previsti dalla riforma l’ incarico dell’ amministratore si deve considerare in prorogazio

Senza questo passaggio previsto dalla riforma, la scadenza del termine può determinare solo quella situazione, comunemente indicata, di prorogatio imperii a cui fa espresso riferimento l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile:

«Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto… ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».

La nuova disciplina, dunque, non tollera manovre dilatorie o evasive da parte dell’amministratore in scadenza.

Invece prevede, in queste situazioni, precisi effetti:

La stringente delimitazione dell’ambito di operatività dei poteri dell’amministratore in regime di prorogatio (solo «attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni») e il mancato riconoscimento di un ulteriore compenso.

Queste conseguenze costituiscono chiare indicazioni dirette a dare impulso all’ iniziativa dell’amministratore in scadenza, tenuto a convocare l’assemblea per le necessarie determinazioni sulla successiva gestione.

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