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Rinnovo dell’amministratore di condominio

Rinnovo dell’amministratore di condominio

Dopo la recente riforma, l’amministratore può durare in carica massimo un anno, ma è possibile il rinnovo tacito.

La riforma del condominio stabilisce che l’amministratore resta in carica un anno, salvo rinnovo tacito: rinnovo che comunque deve essere di pari durata.
Ciò significa che l’incarico si rinnova automaticamente al termine dell’anno, e così di anno in anno, salvo che i condomini manifestino una volontà contraria. Di fatto, si ha allora che solo la revoca dell’amministratore comporta lo scioglimento del legame con lo stesso, quando il contratto prevede il rinnovo tacito alla fine di ogni anno.

La delibera di “diniego di rinnovazione” dovrà essere adottata con la stessa maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. E questo sia in prima che seconda convocazione.

Per convocare l’assemblea che deve deliberare sul diniego di rinnovazione è sufficiente la richiesta di due condomini, richiesta che dovrà essere comunicata tempestivamente all’amministratore. Non è applicabile a questa assemblea la contestuale nomina di un nuovo amministratore. Inoltre, alla conferma automatica non è applicabile la regola di comunicare ogni volta i dati anagrafici.
http://www.laleggepertutti.it/26266_rin … condominio

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