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Riforma condominio, 30 giorni per impugnare le delibere

Riforma condominio, 30 giorni per impugnare le delibere
Impugnazione delle deliberazioni: cosa cambia nell’articolo 1137 del Codice civile

Manca meno di una settimana per l’entrata in vigore della riforma del condominio e restano ancora molti punti da chiarire tra le trame dei venti articoli del Codice civile che la legge 220/2012 è andata a modificare.

Come noto, infatti, la riforma attesa da oltre settant’anni ha riscritto in buona parte gli articoli dal 1118 al 1137, portando una ventata di ammodernamento e novità alla disciplina legislativa delle questioni condominiali.

Un capitolo fondamentale, e per il quale non esistono controprove nell’epoca recente del diritto, è come si potranno adeguare le disposizioni o le delibere vigenti alla nuova normativa e specificamente qualora queste si trovino in disaccordo con la nuova legge.

A questo proposito, è interessante notare come il nuovo articolo 1137 del Codice civile disponga “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.”

Questa previsione conferma, dunque, come resti valido il termine temporale solito, dal momento di presentazione dell’impugnazione avversa alla delibera oggetto di segnalazioni, in vista di un possibile annullamento della stessa qualora venga acclarata la sua discordanza con i nuovi principi vigenti.

Le impugnazioni, in questo senso, possono essere avanzate sia da quegli inquilini che, al momento della votazione della specifica deliberazione, si siano opposti con parere avverso, ma non solo per questi ultimi. Anche coloro che, da verbale, risultino assenti al momento dell’approvazione della modifica al regolamento, potranno comunque far valere il diritto a riconoscere l’atto come non valido, o, meglio, annullato.

Per chi fosse espresso in senso contrario alla deliberazione contestata, il termine di 30 giorni varrà a partire dalla data in cui si è tenuta l’assemblea, mentre, per coloro che si siano astenuti farà fede la data di presentazione del verbale della seduta.

Fondamentale tenere presente che, mentre in precedenza era comunque richiesto un pronunciamento giudiziario per rendere nulla una deliberazione oggetto di contestazione in sede di giustizia civile, nella nuova formulazione dell’articolo 1137 si specificano esclusivamente gli step da seguire per vedersi riconosciuta la non effettività dell’atto. Da notare, a questo proposito, che “L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria… L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende ne´ interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione”
http://www.leggioggi.it/2013/06/11/rifo … come-fare/

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