Revoca e dimissioni
L’ assemblea può revocare l’ amministratore in qualsiasi tempo, ed anche se non sussiste una giusta causa.
Ciò perchè il rapporto con l’ amministratore oggi è basato esclusivamente con la fiducia.
In altre parole, non sussistendo alcun metodo di controllo coerente, ne’ alcun criterio logico perseguibile di controllo, l’ unico criterio residuo possibile fino ad oggi utilizzato è la fiducia dei condòmini.
L’ amminstratore ha diritto al compenso per l’ attività svolta fino al momento della revoca, e ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno, se dimostra che l’ atto è ingiustificato (Tribunale di Monza, 27/6/1985).
La revoca può essere anche tacita. E’ sufficiente che sia nominato un nuovo amministratore, senza che il precedente sia stato espressamente revocato (Cassazione n. 5608 del 9/6/1994).
La revoca può essere disposta anche dall’ autorità giudiziaria, su istanza di ciascun condòmino, in caso di gravi irregolarità.
Il Tribunale di Milano (Sentenza dal 29/9/1993), ha ravvisato gli estremi di grave irregolarità giudicando il comportamento dell’ amministratore che versava i contributi dei condòmini sul proprio conto corrente personale, anzichè sul conto intestato all’ ente condomìnio.
Invece, la circostanza in cui l’ amministratore abbia dato esecuzione a delibere assembleari nulle o annullabili non è stata ritenuta dal tribunale di Firenze (Sentenza del 22/4/1991), non è stata considerata così grave da legittimarne la revoca, poichè in questi casi il condòmino che si ritenga leso ha la possibilità di impugnare giudizialmente la delibera contestata.
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