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Responsabilità

Responsabilità

Per configurare la responsabilità dell’ appaltatore, vanno ritenuti gravi difetti dell’ edificio non solo quelli costruttivi, che possano pregiudicare la sicurezza e/o la stabilità del fabbricato, ma anche quelli da cui possa derivare danno alla funzione economica del normale godimento dell’ edificio stesso, come nel caso di difetti incidenti sull’ impianto di riscaldamento centralizzato, conseguendo grave limitazione al normale godimento delle abitazioni (Cassazione sentenza maggio 1994/5002).

Ai fini dell’ attribuzione delle responsabilità all’ appaltatore, i gravi danni alla struttura dell’ edificio possono consistere in lesioni alle strutture, imperfezioni, difformità, idonee a diminuire sensibilimente il valore economico dell’ edificio nel suo complesso, e delle singole unità immobiliari, senza che necessariamente debba sussistere anche il pericolo di un crollo immediato dell’ edificio stesso (Cassazione, sentenza marzo 1998 n. 2977).

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