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Rapporti tra locatore e conduttore

Va ricordato, con riguardo ai rapporti tra locatore e conduttore, che il 1° co. dell’art. 10 della L. 27-7-1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) attribuisce al conduttore il diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’ assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalitа di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.

Tale norma trova applicazione nell’ipotesi in cui le spese di gestione debbano essere sopportate dal conduttore ai sensi dell’art. 9 della stessa L. 392/78.

Il conduttore interviene e vota in nome proprio, senza bisogno di delega da parte del locatore.

E’ quest’ultimo, secondo un’opinione ormai consolidata, a dover invitare il conduttore, e non l’amministratore, al quale tale incombenza non può essere attribuita, non essendo egli tenuto a sapere se il condòmino abbia locato o meno l’immobile.

Peraltro, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, l’omessa convocazione del conduttore non è causa di invaliditа della deliberazione assembleare, dovendo il relativo avviso, ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c., essere comunicato ai condòmini, mentre è onere di questi ultimi informare i rispettivi inquilini.

Non si vede, del resto, per quale ragione le conseguenze della mancata convocazione debbano gravare sull’intero condominio, che rimane estraneo al rapporto di locazione, anzichè sul singolo proprietario inadempiente.

L’inerzia del proprietario non rende la delibera assembleare inopponibile al conduttore, che potrà pretendere soltanto il risarcimento del danno.

 

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