Prova di resistenza
La situazione della delega conferita all’ amministratore in conflitto di interessi impone l’ applicazione in via analogica di quanto la legge prevede in tema di società (articolo 2373 del Codice Civile); pertanto le delibere adottate con il voto favorevole dell’ amministratore portatore di deleghe, deve essere sottoposta alla cosiddetta prova di resistenza:
Ove la delibera sia stata assunta con il voto determinante dell’ amministratore, essa deve ritenersi annullabile (e quindi impugnabile entro i termini perentori di cui all’ articolo 1136 del Codice Civile) in quanto non vi è stata possibilità di un concreto dibattito su argomenti rispetto ai quali l’ amministratore poteva avere un interesse in contrasto con quello dell’ Ente condomìnio.
Vale infatti il principio generale secondo cui il controllato, nel caso l’ amministratore, non può essere contemporaneamente anche controllore di se stesso.
Il conferimento all’ amministratore della delega, deve quindi ritenersi legittimo solo in relazione alla discussione e alla votazione su argomenti che non coinvolgono il suo operato o la sua responsabilità.
Più in particolare, è necessario distinguere a seconda dell’ oggetto della delibera, ammettendo di regola la delega ma negando il diritto di voto allorquando siano in discussione questioni come il rendiconto della gestione o la nomina dell’ amministratore.
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