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Prorogatio imperi dell’ amministratore

Prorogatio imperi dell’ amministratore

Accade spesso che la diligenza di alcuni condomini non sia sufficiente per affrontare degli argomenti relativi al condominio che richiedono una più vasta partecipazione. Quando parleremo dell’assemblea vedremo come il legislatore codicistico abbia differenziato la prima convocazione dalla seconda, diminuendo i quorum deliberativi necessari per il regolare svolgimento dell’assise.

Nonostante ciò determinate materie, anche in relazione alla loro maggiore importanza ed indipendentemente dal tipo di convocazione, mantengono un quorum deliberativo unico.

Tra le materia che richiedono una maggioranza "fissa", come ci dice il quarto comma dell’art. 1136 c.c., c’è quella relativa alla nomina e revoca dell’amministratore. A queste due fattispecie, come detto sopra, è parificata la conferma. Può accadere, pertanto, che un‘assemblea condominiale, in seconda convocazione, riesca ad approvare rendiconto consuntivo e preventivo ma non riesca, per mancanza del numero legale, a nominare, confermare o revocare l’amministratore. Che cosa succede in questi casi?

Le opzioni sono due:

a) ogni singolo condomino ha diritto di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, affinché la stessa nomini con decreto un amministratore c.d. giudiziale;
b) l’amministratore uscente prosegue nell’esercizio ordinario della sue funzioni fino alla nuova assemblea e comunque fino alla sua conferma o alla nomina di un nuovo amministratore.

In quest’ultimo caso si dice che l’amministratore prosegue nel suo incarico in prorogatio.

Che cosa si intende per prorogatio? Quali sono le differenze con il regime ordinario? Per prorogatio si intende la prosecuzione nella carica di amministratore in via provvisoria (o ad interim) proprio per sottolineare una situazione provvisoria che andrà a risolversi in futuro.

La Suprema Corte di Cassazione ritiene che "l’amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all’articolo 1129 c.c. o per dimissioni, conserva ad interim i suoi poteri e può continuarli ad esercitare fino a che non sia stato sostituito da altro amministratore.

Ma tale principio – nell’elaborazione giurisprudenziale, in che trova propriamente la sua genesi (in difetto di esplicita enunciazione normativa) – si giustifica in ragione di una presunzione di conformità, di una siffatta perpetuatio di poteri dell’ex amministratore, all’interesse ed alla volontà dei condomini"(così Cass. n. 1445 del 1993).

D’altronde proprio in considerazione del fatto che ogni singolo condomino, nel caso di inerzia dell’assemblea, possa agire per le vie legali al fine di ottenere la nomina di un nuovo amministratore, ma non lo faccia, sottolinea il fatto che effettivamente la prosecuzione provvisoria della carica sia conforme all’interesse ed alla volontà dei condomini.

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