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Procedure e tempi per ottenere il Cpi

Procedure e tempi per ottenere il Cpi

Le procedure per l’ adeguamento dei fabbricati soggetti al Dm 30 dicembre 2005, indicate nel Dpr 37/98 prevedono:

1) La presentazione da parte degli Enti Condomìnio ai Comandi dei Vigili del fuoco competenti per territorio, della documentazione di parere di conformità sui progetti, compresa di allegati tecnici, così come previsto dall’ articolo 1 del decreto ministeriale 4 maggio 1998 (pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" n° 104 del 7 maggio 1998);

2) Entro 45 giorni dalla presentazione del progetto di adeguamento, i Vigili del Fuoco si esprimono sulla conformità o non conformità del progetto.
Questa scadenza è prorogabile fino a 90 giorni, in caso il progetto sia complesso, previa comunicazione all’ interessato entro 15 giorni dalla presentazione;

3) A parere ottenuto e ultimati i lavori di adeguamento previsti dal parere approvato, i titolari delle attività presenteranno la Domanda di sopralluogo, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, così come previsto dall’ articolo 2 del Dm 14 maggio 1998.
In attesa del sopralluogo dei Vigili del Fuoco, è possibile richiedere un’ autorizzazione provvisoria all’ esercizio dell’ attività per mezzo della Dia antincendi (In conformità all’ articolo 3 del Dm 4 maggio 1998), cioè una dichiarazione corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti in conformità del progetto approvato, con la quale l’ interessato attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio, e si impegna al rispetto di determinati obblighi, quali la manutenzione in stato di efficienza delle opere eseguite, e l’ annotazione dei controlli effettuati.

4) Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (con una sola proroga possibile di quarantacinque giorni), dovrà avvenire il sopralluogo di verifica da parte di un funzionario tecnico del Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio.

5) Per ultimo, entro 15 giorni dalla data di svolgimento del sopralluogo, in caso di esito positivo, sarà rilasciato all’ Ente Condomìnio il Certificato di Prevenzione Incendi, il quale costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all’ esercizio dell’ attività.

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