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Pignorabilità del conto corrente condominiale

Pignorabilità del conto corrente condominiale
Dopo l’entrata in vigore della riforma del condominio iniziano ad arrivare le prime sentenze di merito (e perplessità) sulla pignorabilità del conto condominiale.

Avv. Alessandro Gallucci scrive…

Il conto corrente condominiale è stato croce e delizia di molti dibattiti dottrinari e di interventi giurisprudenziali prima dell’entrata in vigore della riforma del condominio.

Conto correnteL’amministratore, in assenza di specifiche disposizioni di legge, era tenuto ad aprirlo ed utilizzarlo?

Che cosa rischiava in caso di mancata apertura ed utilizzazione?

La risposta non era certa ma non mancavano sentenze nelle quali si affermava che non aprire e comunque non utilizzare il conto corrente condominiale poteva portare alla richiesta di revoca giudiziale per fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione della compagine.

La legge n. 220/2012 (la riforma del condominio) ha risolto alla radice il problema. L’art. 1129, settimo comma, c.c. (oggi vigente) recita:

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

La norma ha imposto la gestione trasparente sia obbligando l’amministratore ad aprire ed utilizzare il conto corrente condominiale, sia consentendo ai condomini di accedere alle informazioni relative al conto.

Si badi: i condomini possono accedere alle informazioni inerenti il conto corrente per il tramite dell’amministratore (domandandogli copia della documentazione e chiedendogli di attivarsi presso l’istituto bancario per averla) e non direttamente rivolgendosi all’istituto creditizio presso il quale è acceso il conto corrente.

Morosità e azioni contro il condominio

Che cosa succede se il fornitore di un condominio reclama un credito verso la compagine e non avendone ottenuto il pagamento adisce le vie legali?

E’ possibile che l’azione legale possa riguardare direttamente la compagine, ad esempio andando a pignorare il conto corrente condominiale?

Conto corrente condominialeUn’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia resa il 16 maggio 2014 apre uno spiraglio a questa opzione. Per dirla in modo più diretto, secondo l’ufficio giudiziario emiliano è da ritenersi legittimo il pignoramento presso terzi del conto corrente condominiale effettuato dal creditore della compagine.

Vediamo per quali ragioni il magistrato è giunto a questa conclusione.

Si legge nel testo dell’ordinanza che benché sia diffusa in giurisprudenza la tesi della sostanziale assenza in capo al condominio di qualunque soggettività e/o autonomia patrimoniale e la ricostruzione di esso in termini di mero ente di gestione, è innegabile che, nelle ipotesi in cui la gestione è effettiva, il condominio si atteggi quale centro autonomo di imputazione di posizioni giuridiche (Trib. Reggio Emilia ord. 16 maggio 2014). Insomma per il giudice estensore il condominio è comunque giuridicamente autonomo dai suoi partecipanti, sia pur senza che ciò voglia dire essere soggetto di diritto al pari di essi; non si tratta di una presa di posizione nuova in seno alla giurisprudenza (cfr. in tal senso Cass. 19 marzo 2009, n. 6665).

Da questa constatazione il Tribunale di Reggio Emilia fa discendere a pioggia una serie di considerazioni che suonano più o meno così: siccome il condominio è un centro d’imputazione distinto dai suoi partecipanti e siccome questo centro d’imputazione ha un proprio organo decisionale (l’assemblea) che è competente a destinare le somme versate dai condomini, ne discende che una volta effettuato il versamento le somme escono fuori dalla disponibilità dei singoli (che di fatto non possono pretenderne la restituzione).

In questo contesto, conclude l’ordinanza, è il condominio a dover essere considerato un debitore e come tale è legittima l’azione esecutiva mossa dal creditore nella forma del pignoramento del conto corrente condominiale.

A questo punto qualcuno potrebbe domandarsi: ma il famoso obbligo di preventiva escussione dei condomini non in regola coi i pagamenti? Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell’art. 63, secondo comma, disp. att. c.c. i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.

Ebbene secondo il Tribunale di Reggio Emilia questa norma non esclude che il creditore, prim’ancora di agire contro i morosi, possa provare a soddisfare le proprie pretese creditorie contro il condominio, il quale è soggetto diverso rispetto a condomini diligenti e condomini morosi.

E’ proprio questo, ad avviso di chi scrive, il punto debole del ragionamento del Tribunale emiliano: il condominio, giuridicamente parlando, non ha alcuna soggettività giuridica né possiede autonomia patrimoniale rispetto ai condomini; l’amministratore, infatti, rappresenta pro quota i condomini e non il condominio.

A dirlo fu la Cassazione a Sezioni Unite nel 2008 (sent. n. 9148) con un ragionamento che solo le Sezioni Unite possono nuovamente modificare e che la legge n. 220 non ha in alcun modo scalfito.

La compagine, giuridicamente parlando, non esiste, il denaro presente sul conto corrente è denaro dei condomini tant’è che nel caso di sottrazione da parte dell’amministratore, persona offesa del reato non è il condominio ma i condomini che sono gli unici legittimati a sporgere querela.

In questo contesto aggredire il conto corrente condominiale sic et simpliciter vuol dire aggredire il patrimonio dei singoli condomini, ivi compresi quelli in regola con i pagamenti: ad avviso di chi scrive il pignoramento potrebbe essere possibile nella misura in cui sul conto corrente condominiale fossero presenti somme dei condomini morosi e non per importi superiori.

Certo è che anche queste appena espresse sono considerazioni frutto dell’interpretazione di norme le quali, lungi dall’essere chiare, porteranno molta confusione ed incertezza, oltre che seri rischi di stallo della gestione condominiale.
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