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Partecipazione degli acquirenti

Partecipazione degli acquirenti

L’art. 1136 Cod. Civ. dispone che l’assemblea di condominio non puo’ deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Succede spesso che, nel condominio, qualche condomino venda l’immobile, e quindi si verifichino mutamenti nella titolarita’ delle unita’ immobiliari, senza che cio’ venga comunicato all’amministratore.

L’acquirente, per legittimarsi e farsi conoscere di fronte al condominio quale nuovo proprietario nonche’ quale condomino interessato a partecipare alle assemblee, deve porre in essere, da solo o unitamente al venditore (vecchio condomino), iniziative idonee a rendere noto detto cambio di proprieta’.

Molto semplicemente, potrebbe inviare una raccomandata all’amministratore con cui comunica gli estremi dell’atto notarile di acquisto e la data da cui e’ quindi da ritenersi a tutti gli effetti partecipante al condominio.

Se cio’ non avviene, e fin quando cio’ non avvenga, resta legittimato a partecipare alle assemblee condominiali, ed a queste deve essere dunque invitato, il venditore (Cassazione, sent. 4.2.1999, n. 985).

Non e’ quindi sufficiente, per aver diritto alla convocazione assembleare, essere condomini, ma e’ necessario che tale qualita’ risulti al condominio.

In particolare, nessuna norma stabilisce che l’amministratore condominiale, prima di convocare una assemblea, debba verificare presso la conservatoria dei Registri Immobiliari la qualita’ di condomini di coloro che deve invitare e gli eventuali mutamenti di proprieta’ intervenuti.

Egualmente la Cassazione (sent. 22.3.2007, n. 6926) ha ritenuto che l’amministratore a conoscenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non gli manifesteranno la loro qualita’, non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca, non sara’ tenuto ad inviare Loro alcun avviso.

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