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Paletti su posti auto

Paletti su posti auto

La ripartizione delle spese relative ai posti auto di proprietà esclusiva o assegnati in uso ai condòmini, sia coperti che scoperti, sono da ripartire tra i soli condòmini che ne sono proprietari o utenti assegnatari.

Se i posti auto hanno lo stesso valore, le spese vanno ripartite in parti uguali.

Se i posti auto hanno valore diverso, le spese vanno ripartite in base al valore millesimale di ciascuno di essi.

Paletti su posto auto ad uso esclusivo

Immaginiamo che il posto assegnato al condòmino sia in una parte comune condominiale.
In questo caso, il condòmino in questione ha il diritto di installare a proprie spese dei paletti movibili per limitare il proprio posto auto, semprechè l’ installazione non pregiudichi nè il diritto degli altri condòmini sulle parti comuni, nè le parti comuni stesse.
L’ intervento eventuale del carro attrezzi per rimuovere le auto che impediscano l’ utilizzo del proprio posto auto, invece, non è consentito, poichè a norma dell’ art. 1 del Codice della Strada le aree private non sono assoggettate alla disciplina del codice della strada, il cui ambito è definito dall’ art. 1 del codice stesso, il quale recita:
"La circolazione dei pedoni, dei veicoli, e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente Codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia.
Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell’ ambiente e del risparmio energetico".

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