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Obbligo di rimuovere la situazione pericolosa

Obbligo di rimuovere la situazione pericolosa

Cassazione penale , sez. I, sentenza del 21.05.2009 n. 21401.

Allorchè un edificio condominiale minacci (in tutto o in parte) rovina, l’obbligo di rimuovere la situazione pericolosa incombe sui proprietari ovvero a chi per loro è obbligato alla conservazione dell’edificio, e cioe’, in virtu’ del mandato conferitogli dai condomini, all’amministratore.

Tuttavia è principio consolidato che la mancata formazione della volontà assembleare e l’omesso stanziamento dei fondi necessari a porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo non può ipotizzarsi alcuna responsabilità dell’amministratore per non avere attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva, nella veste, le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la responsabilità in capo ai proprietari e a ciascun singolo condomino, indipendentemente dall’ attribuibilità ai medesimi dell’origine della situazione di pericolo.

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