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Nudo proprietario e regolamento

Il nudo proprietario deve essere convocato in assemblea per le decisioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni, opere di manutenzione straordinaria.
Se questa norma non viene osservata, le delibere conseguenti sono annullabili.

Il nudo proprietario approva il regolamento

Si ritiene che il diritto di partecipazione e di voto alla delibera di approvazione di un regolamento assembleare spetti al nudo proprietario, in applicazione delle disposizioni dettate dall’ art. 67, comma 3, disposizioni attuative del Codice Civile, che, esplicitamente, limita il diritto di voto dell’ usufruttuario agli "affari che attengono all’ ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni".
Inoltre, questi tesi è rafforzata interpretando il comma 3 dell’ art. 1138 del Codice Civile, che prescrive una maggioranza più rigorosa (ex articolo 1136, comma 2 del Codice Civile) per l’ approvazione del regolamento, proprio in considerazione della ben maggiore importanza di una tale delibera destinata ad incidere anche indefinitamente nella vita del condomìnio.

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